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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4281/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) nullità della sentenza per mancata notifica all'imputato detenuto agli arresti domiciliari dell'ordinanza di rinvio del 1 marzo 2021 e per mancata autorizzazione alla comparizione dell'imputato all'udienza decisoria del 4 marzo 2021; altresì nullità del verbale del 1 marzo 2021 per mancanza di certezza sulle persone intervenute (violazione art. 142 c.p.p. e artt. 178, 179 c.p.p. richiamati); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito il proscioglimento ex art.129 c.p.p., nonché errata qualificazione giuridica e mancato assorbimento delle condotte relative a detenzione e porto d'armi e mancato proscioglimento per un capo (capo E) in ragione della confessione di un coimputato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che la notifica dell'ordinanza di rinvio pronunciata in camera di consiglio doveva essere eccepita tempestivamente nella successiva udienza del 4 marzo 2021; dal verbale del 1 marzo 2021 risultano presenti Rizzo e il suo difensore munito di procura speciale, e il difensore in sede decisoria ha riformulato la richiesta di applicazione della pena, senza dedurre la nullità: perciò la presunta nullità è decaduta e/o sanata. Inoltre la presenza del procuratore speciale rende non necessaria la traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza di decisione sul patteggiamento. Quanto al secondo motivo, la denuncia di errata qualificazione giuridica e di mancato proscioglimento è inammissibile se non sussiste un errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso non emerge un errore macroscopico: le date contestuali non supportano la tesi del ricorrente circa l'antecedenza/assorbimento delle condotte e la posizione del ricorrente rispetto al capo E (concorso morale) non rende incompatibile la condanna nonostante la confessione dell'esecutore materiale. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento al rito speciale di applicazione della pena (patteggiamento) con il quale il Tribunale ha deciso la pena concordata; la Corte conferma la legittimità dell'uso di tale rito.

  • art. 142 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità dei verbali di udienza; la Corte interpreta la nullità come relativa e suscettibile di sanatoria per mancata, tempestiva eccezione nella udienza successiva.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento al proscioglimento: la Corte conclude che la mancata indicazione del proscioglimento non era imposta in presenza degli elementi processuali rilevati, specie quando l'imputazione comprende concorso morale.

  • art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la presenza personale dell'imputato all'udienza di decisione sul patteggiamento non è indispensabile quando è presente un difensore munito di procura speciale.

  • art. 183, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di accettazione degli effetti dell'atto: l'eccezione manifestata tardivamente determina la sanatoria dell'eventuale nullità relativa.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il controllo in cassazione sulla qualificazione giuridica concordata nel patteggiamento: è ammessa la censura soltanto per errore manifesto; errori valutativi non evidenti sono inammissibili.

Massime di principio

  • La nullità dei verbali di udienza e delle irregolarità formali deve essere eccepita tempestivamente; se non sollevata nella udienza successiva, la nullità relativa si considera sanata per accettazione degli effetti dell'atto.
  • La presenza di un difensore munito di procura speciale che partecipa e agisce in udienza può implicitamente sostituire la presenza fisica dell'imputato detenuto nella decisione sul patteggiamento; non sempre è necessaria la traduzione dell'imputato.
  • In sede di cassazione contro sentenza di applicazione della pena concordata, il controllo del giudice è limitato: la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo se l'errore è manifesto e macroscopico (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
  • La confessione o la responsabilità materiale di un coimputato non implica automaticamente il proscioglimento dell'altro se quest'ultimo risulta imputato come concorrente morale; l'assetto delle responsabilità va valutato secondo la contestazione originaria.
  • Le irregolarità processuali formali non sempre comportano l'annullamento della decisione quando dagli atti risulti con chiarezza la partecipazione e la volontà delle parti; il giudice di legittimità può esaminare l'atto ex actis per verificare l'effettiva occorrenza dell'errore in procedendo.

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