Cassazione Penale, Sentenza n. 4281/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) nullità della sentenza per mancata notifica all'imputato detenuto agli arresti domiciliari dell'ordinanza di rinvio del 1 marzo 2021 e per mancata autorizzazione alla comparizione dell'imputato all'udienza decisoria del 4 marzo 2021; altresì nullità del verbale del 1 marzo 2021 per mancanza di certezza sulle persone intervenute (violazione art. 142 c.p.p. e artt. 178, 179 c.p.p. richiamati); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito il proscioglimento ex art.129 c.p.p., nonché errata qualificazione giuridica e mancato assorbimento delle condotte relative a detenzione e porto d'armi e mancato proscioglimento per un capo (capo E) in ragione della confessione di un coimputato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che la notifica dell'ordinanza di rinvio pronunciata in camera di consiglio doveva essere eccepita tempestivamente nella successiva udienza del 4 marzo 2021; dal verbale del 1 marzo 2021 risultano presenti Rizzo e il suo difensore munito di procura speciale, e il difensore in sede decisoria ha riformulato la richiesta di applicazione della pena, senza dedurre la nullità: perciò la presunta nullità è decaduta e/o sanata. Inoltre la presenza del procuratore speciale rende non necessaria la traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza di decisione sul patteggiamento. Quanto al secondo motivo, la denuncia di errata qualificazione giuridica e di mancato proscioglimento è inammissibile se non sussiste un errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso non emerge un errore macroscopico: le date contestuali non supportano la tesi del ricorrente circa l'antecedenza/assorbimento delle condotte e la posizione del ricorrente rispetto al capo E (concorso morale) non rende incompatibile la condanna nonostante la confessione dell'esecutore materiale. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento al rito speciale di applicazione della pena (patteggiamento) con il quale il Tribunale ha deciso la pena concordata; la Corte conferma la legittimità dell'uso di tale rito.
art. 142 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità dei verbali di udienza; la Corte interpreta la nullità come relativa e suscettibile di sanatoria per mancata, tempestiva eccezione nella udienza successiva.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento al proscioglimento: la Corte conclude che la mancata indicazione del proscioglimento non era imposta in presenza degli elementi processuali rilevati, specie quando l'imputazione comprende concorso morale.
art. 446, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la presenza personale dell'imputato all'udienza di decisione sul patteggiamento non è indispensabile quando è presente un difensore munito di procura speciale.
art. 183, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di accettazione degli effetti dell'atto: l'eccezione manifestata tardivamente determina la sanatoria dell'eventuale nullità relativa.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il controllo in cassazione sulla qualificazione giuridica concordata nel patteggiamento: è ammessa la censura soltanto per errore manifesto; errori valutativi non evidenti sono inammissibili.
Massime di principio
- La nullità dei verbali di udienza e delle irregolarità formali deve essere eccepita tempestivamente; se non sollevata nella udienza successiva, la nullità relativa si considera sanata per accettazione degli effetti dell'atto.
- La presenza di un difensore munito di procura speciale che partecipa e agisce in udienza può implicitamente sostituire la presenza fisica dell'imputato detenuto nella decisione sul patteggiamento; non sempre è necessaria la traduzione dell'imputato.
- In sede di cassazione contro sentenza di applicazione della pena concordata, il controllo del giudice è limitato: la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo se l'errore è manifesto e macroscopico (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
- La confessione o la responsabilità materiale di un coimputato non implica automaticamente il proscioglimento dell'altro se quest'ultimo risulta imputato come concorrente morale; l'assetto delle responsabilità va valutato secondo la contestazione originaria.
- Le irregolarità processuali formali non sempre comportano l'annullamento della decisione quando dagli atti risulti con chiarezza la partecipazione e la volontà delle parti; il giudice di legittimità può esaminare l'atto ex actis per verificare l'effettiva occorrenza dell'errore in procedendo.
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