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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14974/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: l'asserita mancanza di motivazione sulla congruità della pena applicata. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura sulla congruità della pena non rientra tra essi; inoltre, anche prima della riforma, la giurisprudenza escludeva la deducibilità di doglianze sulla misura della pena, trattandosi di accordo processuale non revocabile unilateralmente una volta ratificato dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato a motivi tassativi, tra i quali non rientra la doglianza sulla congruità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla sola congruità della pena concordata non è deducibile in cassazione, perché la pena deriva da un accordo processuale liberamente perfezionato dalle parti e ratificato dal giudice.
  • Una volta concluso e validamente recepito il patteggiamento, la parte che ha prestato adesione all'accordo non può revocare unilateralmente l'assenso per contestare in sede di legittimità l'assetto sanzionatorio concordato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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