Cassazione Civile, Ordinanza n. 16222/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso parziale versamento dell'IMU 2014 relativo a due immobili siti in Prato. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto alla riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità o inabitabilità e di fatto non utilizzo dei fabbricati; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la norma agevolativa consentisse la riduzione anche quando l'inutilizzabilità dipendesse da opere abusive, senza rilievo della causa del degrado. La società affidataria del servizio di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione e falsa applicazione della disciplina IMU e del regolamento comunale, perché il giudice di appello avrebbe erroneamente separato due presupposti alternativi, mentre la riduzione spetta solo in presenza di inagibilità/inabitabilità intesa come degrado fisico sopravvenuto non superabile con mera manutenzione; inoltre ha dedotto omesso esame di fatti decisivi sulle condizioni materiali degli immobili e sulla loro inutilizzabilità non dipendente da cause strutturali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la riduzione IMU del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili presuppone una obiettiva inidoneità dell'immobile all'uso, dovuta a degrado fisico sopravvenuto o a carenze intrinseche non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ha escluso che il beneficio possa essere riconosciuto in via automatica per il solo mancato utilizzo del bene o quando l'inutilizzabilità derivi da condotte contra legem del proprietario o comunque riconducibili alla sua sfera di responsabilità. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato la riduzione facendo leva sul mero non utilizzo e disinteressandosi della causa dell'inagibilità, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997
Richiamato quale base della potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali, nel quadro della disciplina IMU e del regolamento comunale.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: (...) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La riduzione spetta solo se sussistono congiuntamente inagibilità o inabitabilità e non utilizzo di fatto, limitatamente al periodo in cui tali condizioni perdurano.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
La previsione regolamentare comunale deve muoversi entro il presupposto legale della fatiscenza sopravvenuta non superabile con manutenzione, senza introdurre un'autonoma ipotesi agevolativa sganciata da tale requisito.
artt. 11 e 12 del regolamento comunale IMU
Le disposizioni comunali sono lette come specificazione della nozione legale di inagibilità/inabitabilità, riferita a degrado fisico sopravvenuto e non a qualsiasi inutilizzo del bene.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge su cui si fonda il ricorso accolto.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto anche l'omesso esame di fatti decisivi relativi alle condizioni fisiche degli immobili.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme che prevedono agevolazioni fiscali, come esenzioni o riduzioni, sono di stretta interpretazione, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente contemplati.
art. 3, d.P.R. 380/2001
Le categorie edilizie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono utilizzate per delimitare la nozione di inagibilità/inabitabilità rilevante ai fini fiscali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale non partecipata.
Massime di principio
- La riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili richiede una obiettiva e comprovata inidoneità dell'immobile all'uso, derivante da degrado fisico sopravvenuto o da carenze intrinseche non superabili con interventi di manutenzione.
- Non esiste automatismo tra semplice inutilizzo del bene e diritto all'agevolazione fiscale: il mancato uso, da solo, non integra inagibilità o inabitabilità.
- Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi e le condizioni espressamente previsti.
- La disciplina regolamentare comunale può specificare le caratteristiche della fatiscenza, ma non trasformare in autonomo presupposto agevolativo situazioni di mero non utilizzo o di inutilizzabilità dipendente da condotte illecite del proprietario o di terzi a lui riferibili.
- Ai fini del beneficio occorre verificare in concreto la causa dell'inagibilità/inabitabilità e la sua riconducibilità a fattori estranei alla responsabilità del contribuente.
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