Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parte, aveva dichiarato prescritto il loro diritto a ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il risarcimento o l'indennizzo per la mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE in favore dei medici specializzandi. In particolare, per alcuni ricorrenti la Corte territoriale aveva ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione senza atti interruttivi, facendolo decorrere da una data collegata al recepimento delle direttive europee; per un altro ricorrente, il diritto non era stato dichiarato prescritto, ma l'indennizzo era stato liquidato in misura ritenuta insufficiente, con applicazione dei parametri dell'art. 11 della L. n. 370/1999 e interessi legali dalla domanda giudiziale. I motivi di ricorso hanno quindi censurato sia la quantificazione dell'importo dovuto sia il criterio di decorrenza della prescrizione e il mancato accoglimento integrale delle pretese economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la statuizione della Corte d'appello sul profilo della liquidazione dell'indennizzo, osservando che l'art. 11 della L. n. 370/1999 ha fissato una precisa quantificazione dell'obbligo dello Stato, trasformando la pretesa in un debito di valuta soggetto alle regole sugli interessi legali dalla mora o dalla domanda giudiziale. Ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione per gli altri ricorrenti, affermando che il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, momento in cui è cessata l'incertezza sul recepimento della direttiva. Poiché il ricorso si poneva in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e con i principi del diritto dell'Unione europea, è stato respinto in rito; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 L. n. 370/1999
art 11 della L. n. 370/1999
ha effettuato una quantificazione legislativa dell'obbligo dello Stato verso i medici specializzandi, costituendo un adempimento parziale delle direttive e fissando un parametro economico applicabile anche ai soggetti non espressamente contemplati dalla norma
artt. 1219 e 1224 c.c.
artt. 1219 e1224 cod. civ.
una volta quantificato ex lege il credito, l'obbligazione assume natura di debito di valuta e gli interessi legali decorrono solo dalla mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale
art. 39 d.lgs. n. 368/1999
il trattamento economico previsto per i medici specializzandi si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, restando per i periodi anteriori ferma la disciplina del d.lgs. n. 257/1991
d.lgs. n. 257/1991
costituisce la disciplina applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'applicazione differita del regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999
direttiva 82/76/CEE
la mancata trasposizione ha dato origine alla pretesa risarcitoria/indennitaria dei medici specializzandi
direttiva 93/16/CEE
non introduce, secondo il consolidato orientamento richiamato, un nuovo e ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina interna richiamata
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando il legislatore interviene a quantificare l'obbligo risarcitorio o indennitario dello Stato per mancata attuazione di una direttiva, la pretesa si conforma al parametro legale così fissato e, sul piano degli accessori, assume natura di debito di valuta.
- Per i crediti così determinati, gli interessi legali non decorrono automaticamente dal sorgere del fatto generatore del danno, ma dalla costituzione in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
- In materia di diritti derivanti dalla mancata trasposizione di direttive europee, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui, con la legge di recepimento, cessa l'incertezza sul completo adeguamento dell'ordinamento interno, e non dalla diversa data di inizio del corso o di maturazione della singola posizione.
- L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nell'ambito del rinvio pregiudiziale ha natura dichiarativa e si applica anche ai rapporti sorti prima della decisione, salvo eventuali limitazioni temporali espressamente stabilite dalla stessa Corte.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su censure che contrastano con un orientamento giurisprudenziale consolidato e con la disciplina dell'Unione europea richiamata dalla Corte.
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