Sentenza n. 1441/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del decreto n. k-OMISSIS-del ministero dell'Interno dd. 30.04.2020, notificato al ricorrente in data 25.08.2020, con il quale si respinge la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 05.02.1992 n. 91
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo anzitutto la nullità della notificazione perché effettuata mediante copia semplice del decreto. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il provvedimento si limitasse a richiamare genericamente ragioni di sicurezza dello Stato senza indicare gli addebiti concreti. Il ricorrente ha valorizzato la propria integrazione familiare e sociale, gli studi, l'attività di arbitro di cricket e la regolare vita condotta in Italia. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito, con cautele di riservatezza, la documentazione istruttoria ministeriale. Da essa è emerso che il ricorrente era stato segnalato in relazione a operazioni riguardanti il finanziamento del terrorismo. Il ricorrente ha cercato di spiegare i versamenti effettuati verso il Bangladesh mediante una tabella delle rimesse, riconducendoli a parenti, amici o ex compagni di partito, e contestando che i destinatari fossero soggetti pericolosi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca un atto di alta amministrazione, espressione di un potere altamente discrezionale, nel quale l'interesse del richiedente deve essere ponderato con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale e alla tutela della sicurezza, della stabilità sociale e dei valori costituzionali. Il sindacato giudiziale resta estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella ministeriale; esso riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e l'assenza di travisamento o manifesta illogicità. Nel caso concreto, la documentazione riservata acquisita ha confermato la plausibilità della valutazione ministeriale circa possibili collegamenti del ricorrente con soggetti o operazioni connesse al finanziamento del terrorismo internazionale. La tabella delle rimesse, predisposta unilateralmente dalla difesa e non assistita da riscontri ufficiali o provenienti da terzi, è stata ritenuta priva di adeguata efficacia probatoria e comunque non idonea a escludere i collegamenti ipotizzati dall'Amministrazione. Le circostanze favorevoli relative all'integrazione sociale, familiare e lavorativa sono state considerate recessive rispetto ai dubbi, non superati, sulla piena estraneità del richiedente ad attività pericolose per la sicurezza dello Stato. Il Collegio ha inoltre affermato che, nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale, non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti sottostanti alle informazioni riservate: è sufficiente una motivazione che renda comprensibile l'iter logico seguito, anche mediante motivazione per relationem, purché l'attività informativa sia reale, rituale e concretamente posta a fondamento della decisione. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le informazioni riservate sono sottratte all'accesso e la ratio del preavviso di rigetto presuppone la possibilità di comunicare dettagliatamente gli elementi ostativi. La censura sulla notificazione non ha condotto all'accoglimento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione allo straniero legalmente residente da oltre dieci anni non configura un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'idoneità del richiedente all'inserimento nella comunità nazionale.
art. 3 l. 241/1990
Nel diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico della decisione; non è necessario divulgare analiticamente tutte le fonti e i fatti contenuti nelle informazioni riservate.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non determina illegittimità quando il diniego si fonda su informazioni riservate, sottratte all'accesso e non comunicabili in dettaglio all'interessato.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni riservate utilizzate nei procedimenti di cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica sono sottratte all'ostensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte, disposto a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità: il decorso del periodo minimo di residenza, l'integrazione sociale e la disponibilità di redditi adeguati non attribuiscono allo straniero un diritto automatico alla cittadinanza.
- Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale, il giudice amministrativo esercita un sindacato estrinseco, limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e dell'assenza di travisamento o manifesta illogicità, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono fondare il diniego di cittadinanza anche quando non abbiano dato luogo alla contestazione di uno specifico reato, poiché la valutazione amministrativa può estendersi a una prognosi di pericolosità e di possibile incompatibilità con la sicurezza della Repubblica.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico dell'Amministrazione; non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti sottostanti, ove la loro divulgazione possa compromettere l'attività informativa o la sicurezza degli operatori.
- L'omissione del preavviso di rigetto non integra violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando gli elementi ostativi sono riservati e sottratti all'accesso, poiché la funzione partecipativa della norma presuppone la comunicabilità dettagliata delle ragioni del futuro diniego.
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