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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09378/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha articolato due motivi: uno relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., l'altro concernente il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche ritenute corrette, richiamando in particolare le pagine 4-11 della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto della censura difensiva sulla configurabilità del reato; la Corte non ne rivaluta il merito perché i motivi sono ritenuti meramente riproduttivi di doglianze già disattese in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione della insussistenza del reato o della sua non configurabilità, se formulata in modo meramente reiterativo rispetto ai motivi di appello, non impone alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto o della prova.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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