Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26657/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8939/2019, relativa a giudizio di merito su domanda di rivendicazione o comunque usucapione decennale di un fondo. I ricorrenti hanno dedotto due motivi di revocazione: (1) omissione della Corte di Cassazione nell'esaminare il motivo di censura secondo cui la consigliera Marina Ferrante, componente del collegio di appello, era stata in precedenza giudice istruttore nel primo grado (presunta nullità per irregolare composizione del collegio); (2) errore di fatto nella valutazione degli atti interni circa gli effetti dell'atto di riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, che i ricorrenti ritenevano dotato di efficacia tale da interrompere la prescrizione acquisitiva e quindi incidere sulla possibilità di usucapione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di revocazione sotto il profilo che la sentenza impugnata non aveva affrontato la doglianza (omissione), pertanto ha revocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 8939/2019 nella parte relativa alla censura ricevuta. Tuttavia, decidendo in sede rescissoria, la Corte ha rigettato nel merito la doglianza sulla incompatibilità della consigliera Ferrante, ritenendo che (i) la parte avrebbe dovuto sollevare tempestivamente istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c. e (ii) la partecipazione di un magistrato alla sola attività istruttoria in primo grado, senza aver partecipato alla decisione, non comporta obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 n. 4 c.p.c. Il secondo motivo di revocazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'effetto dell'atto di riassunzione era stata sostanzialmente esaminata dalla Corte di Cassazione come valutazione di merito e non integrava errore di fatto revocatorio. Conseguenza pratica: la sentenza di cassazione è stata revocata per la omissione formale, ma la censura sostanziale è stata respinta in sede rescissoria, con esito sostanzialmente sfavorevole ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata per il ricorso per revocazione; disciplina la revocazione delle sentenze di cassazione in presenza di determinati vizi (es. errore di fatto) e funge da base procedurale per il rito di revocazione.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come fondamento dei motivi di revocazione per errore di fatto nella lettura degli atti interni del giudizio e per omissione dell'esame di motivi nel provvedimento impugnato.

  • art. 52, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per affermare l'obbligo di proporre tempestiva istanza di ricusazione del giudice che si ritenga incompatibile, sotto pena di decadenza dall'eccezione.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    "L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c.... va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di astensione sussiste quando il giudice ha partecipato alla decisione nel precedente grado, ma non quando ha semplicemente svolto atti istruttori privi di efficacia decisoria.

  • D. Lgs. n. 149/2002 (richiamo procedurale)

    Citato in relazione all'inefficacia retroattiva di modifiche del rito (art. 375 c.p.c.) rispetto a ricorsi già trattati in adunanza camerale alla data di entrata in vigore.

Massime di principio

  • L'omissione da parte della Corte di Cassazione di affrontare un motivo di ricorso può giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; tuttavia l'accoglimento formale della revocazione non garantisce l'accoglimento della censura che sia poi esaminata nel merito in sede rescissoria.
  • La ricusazione o eccezione di incompatibilità del giudice deve essere proposta tempestivamente nel corso del grado di giudizio competente (art. 52 c.p.c.); la mancata tempestiva impugnazione può far venire meno la tutela successiva per quel motivo.
  • La partecipazione del giudice alla sola attività istruttoria nel primo grado, senza aver partecipato alla decisione, in linea di massima non determina obbligo di astensione in appello ai sensi dell'art. 51 n. 4 c.p.c.; occorre dimostrare che il magistrato abbia effettivamente preso parte alla decisione nel precedente grado.
  • Per la revocazione è rilevante distinguere tra errore di fatto (svista percettibile sui documenti e idonea a revocare) ed errore di giudizio/valutazione delle prove: quest'ultimo non è normalmente sindacabile in sede di revocazione.
  • Nelle controversie di usucapione contro aree di natura demaniale è difficile ottenere l'acquisto della proprietà: va provato un possesso continuo, non interrotto e inequivocabilmente esercitato come proprietario per il periodo richiesto dalla legge; la natura demaniale dell'area può escludere l'usucapione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.