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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26652/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Macri' Pasquale aveva citato in giudizio i resistenti chiedendo il risarcimento dei danni e il ripristino dello statu quo a seguito dell'esecuzione di una nuova opera. Il Tribunale di Crotone, in contumacia dei convenuti, rigettò la domanda ritenendola una denunzia di nuova opera proposto oltre il termine annuale previsto per tale azione; la Corte d'Appello di Catanzaro confermò tale decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) che la domanda era sostanzialmente risarcitoria e non procedimentalmente riconducibile alla denunzia di nuova opera (art. 1170-1171 c.c.), per cui non poteva essere dichiarata decaduta; e (ii) che la Corte di Appello avesse rilevato d'ufficio una eccezione di tardività non sollevata dalle parti, violando l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente riclassificato l'azione: l'atto era introdotto con atto di citazione e aveva contenuto risarcitorio/ripristinatorio, incompatibile con il procedimento cautelare della denunzia di nuova opera (che si introduce con ricorso). La Corte ha richiamato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ha precisato che, anche nel procedimento nunciatorio, l'eventuale decorso dell'anno può al più impedire la concessione della misura cautelare ma non esime dal sindacare il merito della pretesa risarcitoria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione; il secondo motivo è dichiarato assorbito. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della causa.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 1171: il Collegio aveva qualificato la domanda come riconducibile alle azioni contro le molestie derivanti da nuove opere; la Cassazione evidenzia che la disciplina della nunciazione non può essere imposta quando la domanda è proposta con atto di citazione e contiene una pretesa risarcitoria

  • art. 1171 c.c.

    Norma che regola la denunzia di nuova opera e il relativo regime cautelare e decadenziale (termine annuale e procedimento tipico). La Corte di merito aveva applicato il termine decadenziale per negare la domanda; la Cassazione ha chiarito che tale termine riguarda la fase cautelare e non impedisce comunque l'esame del merito di una domanda risarcitoria introdotta in modo diverso

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la rilevazione d'ufficio della tardività da parte della Corte d'Appello. La Cassazione ha però ritenuto assorbita la questione una volta accolto il primo motivo, senza pronunciarsi definitivamente sulla illegittimità o meno della rilevazione d'ufficio nel caso concreto

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato in dottrina giurisprudenziale citata dalla Cassazione: la comparsa conclusionale è meramente illustrativa e non può essere usata per ricostruire un contenuto della domanda difforme da quello introduttivo; il giudice deve rispettare i limiti oggettivi della domanda fissati dall'atto introduttivo

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norme indicate quale parametro di impugnazione in cassazione (violazione di norme di diritto e falsa applicazione). La Corte ha ritenuto fondato il rilievo di violazione di legge relativo alla errata qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • La qualifica giuridica della domanda dipende dall'atto introduttivo e dal contenuto sostanziale: un atto di citazione che chiede risarcimento e ripristino va trattato come domanda petitoria e non può essere semplicemente ricondotto d'ufficio alla denunzia di nuova opera.
  • La denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.) ha un regime cautelare e un termine decadenziale per la tutela sommaria; tuttavia, l'esistenza del termine annuale riferibile alla fase cautelare non impedisce necessariamente l'esame del merito di una domanda risarcitoria proposta con modalità ordinarie.
  • Il giudice di merito deve rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non può sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella formalmente proposta; ogni riclassificazione sostanziale della domanda richiede prudenza e motivazione.
  • Se la parte intende ottenere misure cautelari tipiche della denunzia di nuova opera, deve introdurre il procedimento con il ricorso previsto; se invece la tutela è risarcitoria/di ripristino va valutata nei termini ordinari, con possibilità di esame del merito anche se è trascorso il termine per la fase cautelare.
  • In casi simili conviene precisare già in atto introduttivo la natura della pretesa (cautelare vs petitoria) e in caso di errata riclassificazione in giudizio opporre tempestiva impugnazione per evitare applicazioni improprie di termini decadenziali.

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