Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26665/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6416/2019 che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva rideterminato in euro 5.000.000,00 la sanzione amministrativa irrogata dalla Consob per manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) a carico di Stefano Ricucci e delle società coobbligate. I ricorrenti deducevano, in tre motivi connessi, che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i criteri dettati dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia UE (sentenza Garlsson) sul principio del ne bis in idem, omettendo di valutare le pene accessorie e le sanzioni amministrative/patrimoniali irrogate nel processo penale (e versate), così da violare il divieto del doppio pagamento per lo stesso fatto e la necessità di valutare la connessione/stretta sovrapposizione tra i procedimenti penale e amministrativo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il sistema del "doppio binario" (sanzione penale + sanzione amministrativa) non è di per sé incompatibile con il principio del ne bis in idem; occorre invece verificare la sussistenza di una stretta connessione tra i procedimenti secondo i criteri europei (test di connessione / A B test). Nel caso di specie il giudice del rinvio ha valutato che la pena detentiva effettivamente inflitta in sede penale (ridotta a 80 giorni nel prosieguo del rito) non fosse sufficiente, alla luce del danno e degli effetti mediatici, per assicurare l'effettività, la proporzionalità e la funzione dissuasiva della repressione: pertanto il cumulo con la sanzione amministrativa di euro 5.000.000,00 risultava adeguato. La Corte ha inoltre escluso che il richiamo al d.lgs. 231/2001 potesse mutare la valutazione, precisando che la responsabilità delle società ai sensi dell'art. 187 quinquies TUF è autonoma e non sovrapponibile alla disciplina 231. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese; inoltre è stato dichiarato il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

Norme richiamate

  • art. 187-ter TUF (d.lgs. n. 58/1998)

    Norma che sanziona le condotte di manipolazione del mercato. È stata applicata dalla Consob e confermata in concreto dalla Corte di merito; la Cassazione ha richiamato che l'accertamento della violazione va valutato anche alla luce del principio del ne bis in idem, ma che la sanzione amministrativa può essere cumulata con la penale quando il giudice del rinvio ritenga necessario il cumulo per assicurare effettività, proporzionalità e dissuasività

  • art. 187 quinquies TUF

    Disciplina sanzionatoria per specifiche violazioni con natura amministrativa ma con profili di responsabilità sostanzialmente penale; la Corte ha richiamato che, pur essendo 'amministrative', le sanzioni previste possono ricalcare nella sostanza responsabilità penale e che per le società si prevede una responsabilità autonoma, anche alla luce delle regole di esenzione organizzativa richiamate

  • Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 50 (ne bis in idem)

    Principio sovranazionale che vieta il doppio processo/punizione per lo stesso fatto; la Corte di giustizia UE (sentenza Garlsson) ha precisato i limiti: il divieto opera quando la pena penale già inflitta è idonea a reprimere efficacemente, proporzionalmente e dissuasivamente il reato. La Cassazione e il giudice del rinvio hanno applicato questi principi per valutare l'adeguatezza del cumulo sanzionatorio

  • Sentenza Corte di giustizia UE, 20 marzo 2018 (Garlsson)

    Ha stabilito che l'art. 50 della Carta ostacola una normativa nazionale che consenta procedimento amministrativo pecuniario di natura penale per comportamenti per i quali esiste già una condanna penale definitiva, nella misura in cui la condanna penale sia idonea a reprimere il reato in modo efficace, proporzionato e dissuasivo. Principio applicato dalla Cassazione per il test di proporzionalità del cumulo

  • d.lgs. 231/2001

    Il giudice ha ritenuto non pertinente l'invocazione di tale decreto: esso disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse; la disciplina dell'art. 187 quinquies TUF invece prevede una responsabilità autonoma delle società per violazioni con natura sostanzialmente penale, per cui il richiamo diretto al 231 non altera la valutazione sul ne bis in idem

  • Legge n. 228/2012 (art. 1, comma 17) e DPR n. 115/2002 (art. 13 comma 1-quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e integralmente rigettato

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 27564/2018

    Sentenza di parziale accoglimento che ha chiarito i criteri da seguire nel valutare la compatibilità del doppio binario con il ne bis in idem: occorre verificare la stretta connessione tra i procedimenti mediante il test indicato dalla giurisprudenza europea; tale sindacato di proporzionalità del cumulo è rimesso al giudice di merito e in parte alla Cassazione per il rispetto dei parametri europei

  • Direttiva abusi di mercato (c.d. Market Abuse Directive), Considerando 6

    Richiamata dalla Corte per indicare i criteri di effettività e dissuasività delle sanzioni in materia di abusi di mercato; ha contribuito a motivare la necessità di una sanzione amministrativa, oltre alla penale modesta inflitta

Massime di principio

  • Il sistema del 'doppio binario' (sanzione penale + sanzione amministrativa) non è automaticamente incompatibile con il principio del ne bis in idem: va valutata la stretta connessione tra i procedimenti secondo i criteri della giurisprudenza europea (test di connessione / A B test).
  • Per escludere la violazione del ne bis in idem occorre verificare se la sanzione penale già inflitta sia idonea, tenuto conto del danno e delle circostanze, a reprimere il fatto in modo efficace, proporzionato e dissuasivo; se non lo è, il cumulo può essere giustificato.
  • La valutazione sull'adeguatezza del cumulo è rimessa largamente alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, purché motivata secondo i criteri sovranazionali.
  • Le sanzioni amministrative applicate alle società in materia di abusi di mercato possono avere natura sostanzialmente punitiva e autonoma rispetto alla responsabilità penale degli amministratori; la responsabilità ex art. 187 quinquies TUF non si confonde automaticamente con la disciplina del d.lgs. 231/2001.
  • La semplice esistenza di più sanzioni non basta a far scattare il divieto del bis in idem: è necessario un giudizio concreto di connessione materiale, temporale e di identità dell'oggetto/procedimento.
  • La documentazione relativa a sanzioni accessorie o al relativo pagamento va considerata nel quadro valutativo complessivo, ma non necessariamente esclude il cumulo se la pena penale è ritenuta insufficiente rispetto agli obiettivi di tutela pubblica e di deterrenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.