Cassazione Penale, Sentenza n. 36242/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze e rideterminato la pena unica. Il motivo del ricorso è l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione che, secondo il ricorrente, spettava al Tribunale di Bari (giudice di primo grado) ex art. 665, comma 4, c.p.p., perché la Corte d'Appello si era limitata a confermare la sentenza di primo grado e non aveva operato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado che giustificasse la sua competenza esecutiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio per cui la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e va individuata secondo l'art. 665, comma 4, c.p.p.; ha precisato che la competenza spetta alla Corte d'Appello quando la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in seguito a una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, mentre spetta al Tribunale quando la Corte d'Appello si sia limitata a confermare la sentenza di primo grado o a riformare aspetti non sostanziali. Nel caso concreto la Corte d'Appello si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, per cui la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio per incompetenza funzionale e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La norma stabilisce il criterio per individuare il giudice competente in materia di esecuzione quando vi sono più sentenze: la competenza funzionale va al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, salvo che la Corte d'appello abbia operato una rielaborazione sostanziale della sentenza di primo grado, nel qual caso la competenza spetta alla Corte d'appello stessa.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
La giurisprudenza della Cassazione conferma che la competenza del giudice dell'esecuzione è assoluta e inderogabile e chiarisce il principio applicativo: competenza alla Corte d'Appello se la sentenza di secondo grado ha modificato sostanzialmente la decisione di primo grado (ad es. riconoscimento o esclusione di circostanze, nuova comparazione, applicazione della continuazione), altrimenti competenza al Tribunale che ha pronunciato in primo grado.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e va individuata secondo l'art. 665, comma 4, c.p.p.: normalmente spetta al giudice la cui condanna è divenuta irrevocabile per ultima.
- Se la Corte d'Appello ha modificato la pena per effetto di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado (es. riconoscimento o esclusione di circostanze, diversa comparazione, applicazione della continuazione), allora la competenza spetta alla Corte d'Appello stessa in sede esecutiva.
- Se la Corte d'Appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado o ha operato modifiche non sostanziali, la competenza rimane al Tribunale di primo grado.
- La questione della competenza è di ordine pubblico e può comportare annullamento senza rinvio dell'atto viziato per incompetenza funzionale e trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nelle ipotesi di più sentenze esecutive, per stabilire la continuazione o la pena unica occorre sempre verificare quale condanna sia divenuta irrevocabile per ultima e se vi siano state modifiche sostanziali nelle successive decisioni di grado.
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