Sentenza n. 504/2026 - Catania, Sezione 1
per l'accertamento e per l’annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Catania, in ordine all’istanza di riesame in autotutela - inoltrata a mezzo pec in data 3.03.2025 - del decreto prefettizio D.D.A. del -OMISSIS-, con cui era stato disposto il divieto in capo al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS, sine die.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela e revoca del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza di riesame in autotutela, presentata il 3 marzo 2025, di un decreto prefettizio notificato il 16 novembre 2022 con cui era stato disposto sine die il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS. A fondamento dell’istanza erano stati dedotti la remissione, intervenuta il 25 febbraio 2019, della querela per atti persecutori presentata dall’ex convivente e dalla figlia di quest’ultima, la conseguente archiviazione del procedimento penale e il decorso di oltre cinque anni dai fatti senza ulteriori episodi analoghi. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando che la remissione della querela era già conosciuta e valutata prima dell’adozione del divieto e che non sussisteva alcun obbligo di esercitare l’autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha premesso che, nei confronti di un provvedimento permanente limitativo della sfera giuridica del privato quale il divieto di detenere armi, l’assenza di un termine finale non impedisce al destinatario di ottenere, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze idonee a modificare il quadro indiziario, un aggiornamento della propria posizione e, se ne ricorrono i presupposti, la revoca del divieto. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non aveva allegato elementi nuovi sopravvenuti: la remissione della querela era anteriore al decreto prefettizio ed era già stata conosciuta e valutata dalla Prefettura, mentre il mero decorso del tempo non costituiva, da solo, una positiva sopravvenienza idonea a imporre il riesame. L’istanza mirava quindi all’attivazione di un procedimento di autotutela di secondo grado, rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione e non coercibile mediante il rito sul silenzio, salvo ipotesi di autotutela doverosa o particolari esigenze conclamate di giustizia, non ravvisate. Il TAR ha inoltre rilevato che il provvedimento originario, divenuto inoppugnabile perché non impugnato, non poteva essere rimesso in discussione mediante un generalizzato obbligo di riesame, che comprometterebbe la certezza e stabilità dei rapporti giuridici e aggirerebbe i termini decadenziali di impugnazione. In ogni caso, il termine ragionevole di circa cinque anni doveva decorrere dall’adozione del provvedimento ablativo e non dai fatti posti a suo fondamento; tale periodo non era maturato tra l’adozione del decreto e l’istanza del 3 marzo 2025. Il Collegio ha indicato come alternativa la possibilità di chiedere un nuovo provvedimento abilitativo, nel cui procedimento far valere l’eventuale mutamento del quadro fattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
art. 2 l. 241/1990
È invocato dal ricorrente quale fondamento del dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza di riesame; il TAR esclude, nel caso concreto, che l’istanza fosse idonea a far sorgere tale obbligo.
art. 117 c.p.a.
Il rimedio contro il silenzio-inadempimento non è utilizzabile per imporre l’esercizio di un potere di autotutela meramente discrezionale, in assenza di un obbligo giuridico di provvedere.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio presuppone la violazione di un dovere dell’amministrazione di iniziare e concludere il procedimento; tale presupposto manca quando l’istanza sollecita soltanto il riesame discrezionale di un atto divenuto inoppugnabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nei confronti di un provvedimento amministrativo permanente limitativo della sfera giuridica del privato, l’assenza di un termine finale non esclude il diritto del destinatario a ottenere, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze idonee a modificare il quadro indiziario originario, un aggiornamento della propria posizione e, se ne ricorrono i presupposti, la revoca della misura.
- La remissione di una querela o altro elemento già conosciuto e valutato dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento non costituisce una sopravvenienza nuova idonea a far sorgere un obbligo di riesame.
- Il mero decorso del tempo, senza ulteriori elementi fattuali positivi e sopravvenuti, non impone all’amministrazione di riesaminare in autotutela un provvedimento limitativo divenuto inoppugnabile.
- Il potere di autotutela, salvo i casi di autotutela doverosa o di particolari esigenze conclamate di giustizia, è espressione di discrezionalità amministrativa e non può essere coercito mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento.
- L’istanza di riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile ha natura meramente sollecitatoria quando non prospetta sopravvenienze sostanziali; riconoscere in tal caso un obbligo generalizzato di provvedere eluderebbe i termini decadenziali di impugnazione e pregiudicherebbe la certezza dei rapporti giuridici.
- Quando sia decorso un congruo periodo dall’adozione di un divieto abilitativo e il destinatario deduca un effettivo mutamento del quadro fattuale, la tutela può essere perseguita mediante la richiesta di un nuovo provvedimento abilitativo, nell’ambito del cui procedimento possono essere valutati gli elementi sopravvenuti.
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