Sentenza del 07/12/2021 n. 38750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava a T.G. il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (titolarità e mancata dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero - anno 2007) sulla base di una "scheda cliente" (fiche) relativa a rapporti presso la filiale HSBC di Ginevra, trasmessa dalla autorità finanziaria francese; il contribuente impugnava la utilizzabilità e la riferibilità della documentazione (presunta "anonima" e proveniente dalla c.d. "lista Falciani"), nonché l'eventuale illiceità dell'acquisizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di T.G., confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l'acquisizione e la utilizzazione della scheda cliente ricevuta attraverso i canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione bilaterale Italia-Francia). La Corte ha affermato che, in materia tributaria, possono essere utilizzati elementi di prova anche "atipici" o acquisiti con modalità irrituali, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o tutela di diritti costituzionali fondamentali; ha inoltre ritenuto sufficiente la riferibilità della scheda al ricorrente (nome, collegamento con il fratello, IBAN e indicazione dell'istituto). Sono state confermate le sanzioni imposte e disposto il pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 2.300,00) e del contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 167 del 1990 (conv. L. n. 227 del 1990)
art. 4, commi 1, 2 e 3; art. 5
Disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale e la dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero: la mancata dichiarazione può fondare accertamenti e sanzioni, come nel caso di specie.
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (12.12.1977)
art. 1 e art. 4 (scambio spontaneo)
Stabilisce i canali di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri; la documentazione trasmessa tramite tali canali è presumibilmente acquisita legittimamente e utilizzabile dall'autorità destinataria.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia
5 ottobre 1989, ratificata con L. n. 20 del 1992
Ha consentito lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità fiscali italiane e francesi nella raccolta dei dati utilizzati per l'accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 31-bis; artt. 32, 33, 38, 39, 41, 42 (richiamati nel testo)
Prevede regole sul procedimento d'accertamento tributario e consente l'utilizzo di elementi indiziari, anche atipici; articoli richiamati rafforzano la possibilità di usare dati acquisiti via cooperazione internazionale per determinazioni presuntive del reddito.
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 51, art. 52, artt. 54-55, art. 63
Norme in materia di IVA citate per analogia e per ribadire che anche in tale ambito sono utilizzabili elementi acquisiti con modalità varie salvo espressa esclusione.
D.L. n. 78 del 2009
Prevede misure di cooperazione internazionale per il contrasto ai paradisi fiscali e legittima lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, impedendo di fatto la disconoscibilità automatica della documentazione ricevuta attraverso tali canali.
Codice di procedura penale
art. 191 c.p.p.; art. 220 disp. att. c.p.p.; artt. 2 e 654 c.p.p. (richiamati)
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. riguarda il processo penale e non si estende automaticamente al processo tributario; le garanzie penali si attivano se emergono indizi di reato, ma non precludono l'utilizzo degli elementi nel contesto fiscale.
Codice civile e procedura civile
art. 2697 c.c.; artt. 113, 115, 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c. comma 1 (nn. 3,4,5)
Richiami relativi all'onere della prova, alla motivazione della decisione e ai mezzi di impugnazione utilizzati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o trattabili con la motivazione fornita.
D.L. n. 429 del 1982 e D.Lgs. n. 74 del 2000
D.L. 429/1982 art. 12; D.Lgs. 74/2000 art. 20
Confermano il principio di autonomia del procedimento tributario rispetto al penale e la possibilità di utilizzare elementi acquisiti nell'ambito di attività di indagine, salvo specifiche esclusioni.
Costituzione
art. 24; art. 111; art. 2 (richiamati nei profili di diritto di difesa e tutela costituzionale)
I diritti di difesa e i diritti costituzionali fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio) possono imporre limiti all'utilizzo della prova; tuttavia l'esistenza di tali profili non è stata riscontrata nel caso concreto.
Massime di principio
- Documentazione acquisita tramite canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE o analoghi strumenti convenzionali) è, di regola, utilizzabile dall'amministrazione finanziaria per finalità di accertamento tributario.
- In materia tributaria è ammessa l'utilizzazione di "prove atipiche" o di elementi acquisiti con modalità irrituali o irregolari, salvo che una specifica norma disponga l'inutilizzabilità o sia coinvolta la tutela di diritti costituzionali fondamentali (es. libertà personale, inviolabilità del domicilio).
- L'inutilizzabilità prevista per il processo penale (art. 191 c.p.p.) non opera automaticamente nel processo tributario; occorre valutare la fonte dell'acquisizione e la presenza di divieti normativi espressi.
- La riferibilità di una "scheda cliente" al contribuente può essere fondata anche su elementi anagrafici, codici IBAN e riferimenti al rapporto (e può essere ritenuta attendibile in assenza di prova contraria di omonimia o di inconsistenza), salvo che il contribuente non fornisca documentazione contraria probante.
- L'origine della documentazione dalla cosiddetta "lista Falciani" non è di per sé idonea a renderla inutilizzabile nel procedimento fiscale se l'autorità destinatrice l'ha acquisita attraverso i canali di cooperazione previsti; questioni riguardanti l'illecito penale relativo all'autore materiale della fuga di dati sono autonome e non determinano automaticamente l'inutilizzabilità nel fisco.
- Anche un singolo elemento indiziario, se grave e preciso, può legittimare un'accertamento fiscale basato su presunzioni, purché il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente siano rispettati.
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