Ordinanza n. 11183/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento, previa concessione di opportune misure cautelari: - della graduatoria definitiva del concorso pubblico, “per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti per il profilo di Tecnico di Laboratorio (D.D. n. 201/2025) – Graphic Design”, pubblicata in data 24 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei e dichiara vincitrice la candidata Napolitano Maria Chiara; - del verbale n. 10 del 17 ottobre 2025, conosciuto in data 5 dicembre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 17/40, così da risultare “NON IDONEA”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, ove occorra, il verbale n. 5 nella parte relativa alla determinazione dei criteri di valutazione della prova orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e verbale di valutazione della prova orale di un concorso pubblico per tre posti di tecnico di laboratorio, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di tecnico di laboratorio – Graphic Design, pubblicata il 24 novembre 2025, nella parte in cui non la include tra gli idonei e indica quale vincitrice un’altra candidata. Ha inoltre impugnato il verbale n. 10 del 17 ottobre 2025, conosciuto il 5 dicembre 2025 mediante accesso agli atti, nella parte in cui le attribuisce il punteggio di 17/40 e la dichiara non idonea, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso, ove occorra, il verbale n. 5 relativo alla determinazione dei criteri di valutazione della prova orale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità né è riportata una decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha accolto o respinto le censure. Rilevato che nel fascicolo processuale mancava la documentazione della selezione, ha disposto l’acquisizione dall’Accademia di Belle Arti di Roma degli atti relativi al concorso e di una dettagliata relazione sui fatti di causa. Ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se antecedente, per il deposito della documentazione. Ha inoltre fissato l’udienza pubblica di discussione del merito al 4 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. nel quadro dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria disposta dal giudice.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria per decidere una controversia relativa a una procedura concorsuale non è presente nel fascicolo processuale, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di depositare gli atti della selezione e una relazione dettagliata sui fatti di causa, prima di definire il giudizio.
- La disposizione di incombenti istruttori non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure, né determina l’accoglimento o il rigetto della domanda principale; il giudizio resta pendente sino alla successiva decisione di merito.
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