Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28023/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Nel 2008 una società concedente stipulava un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un capannone industriale con una società utilizzatrice; a garanzia delle obbligazioni dell’utilizzatrice venivano rilasciate fideiussioni da due soggetti. In seguito all’inadempimento dell’utilizzatrice nei pagamenti dei canoni e alla risoluzione del contratto, la concedente otteneva un decreto ingiuntivo per un importo determinato sommando canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere attualizzati e detraendo il valore del bene, stimato unilateralmente. Gli obbligati proponevano opposizione contestando certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la sottostima del valore dell’immobile e, per il fideiussore ricorrente, anche la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e l’eccessività della penale. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, il fideiussore ricorreva per cassazione con sette motivi: 1) nullità della clausola di leasing che prevedeva la trattenuta dei canoni, il pagamento di quelli scaduti e futuri e la detrazione del ricavato della vendita del bene, per contrasto con l’art. 1526 c.c. e con l’ordine pubblico economico; 2) violazione dell’art. 1341 c.c. per illeggibilità della clausola; 3) dedotta insussistenza di credito certo e liquido ai fini del decreto ingiuntivo; 4) violazione delle regole sulla compensazione impropria e mancato accertamento del valore di mercato del capannone; 5) violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. per mancata riduzione della penale; 6) violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; 7) nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto estesa anche a crediti derivanti da eventuali novazioni dell’operazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il settimo, accolto il terzo e il quarto nei limiti indicati, con assorbimento del quinto e del sesto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai punti accolti e rinviato alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia sul punto decisivo del valore da attribuire al bene restituito e, quindi, sul corretto ammontare del credito della concedente. La Corte ha affermato la validità del patto di deduzione nel leasing traslativo, ma ha precisato che il concedente deve stimare il bene secondo correttezza e buona fede e che, in caso di contestazione, l’utilizzatore deve provare l’erroneità della stima. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di ricorso

  • art. 1526 c.c.

    nel leasing traslativo consente che i canoni già pagati restino acquisiti al concedente a titolo di equo indennizzo; il valore del bene restituito va portato in detrazione secondo correttezza e buona fede

  • art. 1382 c.c.

    consente la predeterminazione convenzionale del danno mediante clausola penale, anche parametrata ai canoni futuri attualizzati

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per contestare la validità di clausole asseritamente illeggibili o vessatorie, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente al fatto

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il credito posto a base del monitorio non fosse certo e liquido; la censura è stata respinta in linea generale sul presupposto che l’opposizione consente comunque l’accertamento del credito

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti probatori del decreto ingiuntivo

  • art. 2197 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini dell’esito

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta oggettivamente non perspicua e quindi nulla, perché non affrontava il quantum del valore del bene

  • art. 1227, comma secondo, c.c.

    il creditore che realizzi un prezzo vile per propria negligenza deve sopportare le conseguenze del suo comportamento ai fini della detrazione del valore del bene

  • art. 1366 c.c.

    i contratti devono essere interpretati secondo buona fede; da ciò deriva il criterio del valore equo di mercato del bene da detrarre

  • art. 1375 c.c.

    i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, con conseguente obbligo del concedente di stimare correttamente il bene

  • art. 1384 c.c.

    richiamato in tema di riduzione della penale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della fideiussione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1938 c.c.

    richiamato per la dedotta indeterminatezza della fideiussione, ma il motivo è stato respinto per difetto di decisività

  • L. 14 luglio 1993, n. 259

    richiamata per la ratifica della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale

  • L. 124/2017

    richiamata come indice del recepimento legislativo della razionalità economica dei patti di leasing esaminati

  • art. 72-quater l. fall.

    richiamato per il coordinamento della disciplina degli effetti della risoluzione del leasing con la normativa concorsuale

  • art. 161, comma 3, l. fall.

    richiamato solo come esempio di violazione dell’ordine pubblico economico in altra giurisprudenza

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nella parte sulla prova della contestazione del valore del bene, che incombe sull’utilizzatore

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, consente al concedente di trattenere i canoni scaduti, di pretendere quelli futuri come penale e di detrarre il valore del bene restituito non è di per sé nulla: essa è compatibile con l’art. 1526 c.c. e con la predeterminazione convenzionale del danno ex art. 1382 c.c.
  • La nozione di ordine pubblico economico non può essere invocata in modo meramente assertivo per colpire una clausola solo perché sfavorevole a una parte; la nullità richiede l’individuazione di concrete condotte o effetti che travalichino il legittimo esercizio dell’autonomia negoziale.
  • Il patto di deduzione nel leasing deve essere interpretato secondo buona fede e correttezza: il bene restituito va valorizzato al suo valore equo di mercato al tempo della risoluzione, oppure, se già rivenduto, al ricavato effettivo, salvo che la vendita a prezzo vile dipenda da negligenza del concedente.
  • Quando il valore del bene restituito è contestato, esso costituisce un fatto modificativo della pretesa del concedente e la relativa dimostrazione grava sull’utilizzatore; tuttavia il concedente, nel formulare la propria pretesa, deve indicare il criterio di stima adottato e fornire una stima attendibile.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eventuale mancanza originaria di liquidità del credito non determina di per sé l’accoglimento dell’opposizione, dovendo il giudice comunque accertare l’effettiva sussistenza del credito e il suo ammontare.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può assurgere a mezzo necessario quando la parte non disponga di altri strumenti ragionevoli per provare il fatto decisivo; è quindi illogico rigettare la CTU e poi respingere la domanda per difetto di prova sul medesimo fatto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniDecreto ingiuntivoProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.