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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26013/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di differimento della pena con collocazione in detenzione domiciliare per grave infermità/motivi di salute. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per la dichiarata inammissibilità della memoria del 26/05/2020 e dei documenti allegati per presunta tardività; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle condizioni di salute del detenuto e del relativo bilanciamento con la pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la giurisprudenza più recente ammette la produzione di documenti oltre il termine previsto per le memorie e che il Tribunale di sorveglianza non poteva estendere automaticamente la inammissibilità ai documenti allegati. L'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà tenere conto anche dei documenti depositati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    "fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria" (comma 2)

    La disposizione disciplina il termine per il deposito delle memorie nel procedimento camerale; non contiene riferimento esplicito ai documenti, per cui il termine dei cinque giorni è applicabile alle memorie ma non automaticamente estendibile ai documenti.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di rinvio che regola aspetti del procedimento camerale davanti al magistrato di sorveglianza; viene collegato all'art. 127 per l'applicazione del termine delle memorie.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiami normativi relativi al procedimento di sorveglianza che rimandano alle regole generali del procedimento camerale.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Citato in riferimento alla configurabilità di nullità per violazione del diritto al contraddittorio quando le memorie oltre termine non sono considerate, con implicazioni sulla validità dell'esclusione di atti rilevanti.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Mellassi (Sent. n. 11569/2018 dep. 2019)

    Principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza le memorie depositate oltre il termine di cinque giorni non devono essere tenute in considerazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, Bernini (Sent. n. 5458/2018)

    Principio secondo cui la produzione di documenti non è soggetta al termine dei cinque giorni previsto per le memorie e può essere ammessa se rispettato il contraddittorio.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Tripodi (Sent. n. 26680/2013)

    Precedente di segno opposto che riteneva applicabile anche ai documenti il termine di cinque giorni; la Corte nel caso ha preferito la successiva linea interpretativa della Sentenza Bernini.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Di Bella (Sent. n. 3679/2000)

    Precedente che affermava l'illegittimità di non consentire la produzione di documenti per ragioni di presunta intempestività, avendo rilevanza anche nel caso di procedimento davanti al magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza le memorie difensive vanno depositate entro il termine decadenziale di cinque giorni prima dell'udienza; tuttavia tale termine si applica alle memorie e non necessariamente ai documenti allegati.
  • I documenti prodotti in vista dell'udienza possono essere ammessi anche se depositati oltre il termine delle memorie, purché sia garantito il rispetto del contraddittorio; il giudice non può escluderli automaticamente solo per la tardività della memoria.
  • Se il tribunale esclude documentazione rilevante senza motivazione conforme alla giurisprudenza, la decisione è annullabile in cassazione e può essere disposta la restituzione degli atti al giudice di merito per riesame.
  • Sulle istanze di differimento pena per motivi di salute il giudice deve operare un bilanciamento motivato tra esigenze di tutela della salute (e possibilità di cura in carcere) e la pericolosità/rea­lizzabilità dei reati dall'ambiente domestico; l'istruttoria deve documentare in modo chiaro la valutazione di questi elementi.
  • Per una difesa efficace in casi simili è importante produrre documentazione medica dettagliata e puntuale e, se rilevante, elementi che dimostrino l'idoneità del domicilio o le criticità del luogo di detenzione rispetto alle cure necessarie.

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