Cassazione Penale, Sentenza n. 6060/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva una nuova determinazione della pena relativa al "reato-satellite" (giudicato con la sentenza n. 2033/2016) nella disciplina della continuazione già riconosciuta con ordinanza n. 421/2022, sostenendo che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 (C. Cost. n. 40/2019) e della conseguente riduzione della pena originaria da 6 anni a 4 anni e 6 mesi (ordinanza n. 114/2024), la frazione di aumento applicata dal giudice dell'esecuzione (4 anni) risultava sproporzionata e doveva essere rideterminata a favore del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché costituiva mera riproposizione della stessa causa petendi già decisa (preclusione ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.), non essendo state allegati fatti o questioni nuovi rispetto ai precedenti provvedimenti (ordinanze n. 421/2022 e n. 114/2024). La Corte ha inoltre osservato che, in mancanza di impugnazione tempestiva di quei provvedimenti, la preclusione processuale si è ormai perfezionata; ha richiamato la possibilità, in caso di rischio di duplice esecuzione, di promuovere apposito incidente ex art. 669 c.p.p. fondato sul principio del "ne bis in idem". Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
comma 1, nella parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva 8 anni di reclusione anziché 6 come minimo edittale
La Corte ha riconosciuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale (C. Cost. n. 40/2019) ha inciso sulla determinazione della pena originaria, ma ha ritenuto che tale fatto fosse già noto e non costituisse novità rilevante ai fini dell'impugnazione tardiva
sentenza Corte Cost. n. 40 del 23/01/2019
sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019
La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte relativa al minimo edittale; la Cassazione riconosce l'effetto di riduzione della pena, ma sottolinea che la conseguenza doveva essere tempestivamente dedotta o impugnata nei provvedimenti dell'esecuzione già adottati
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
previsione che consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza quando costituisce mera riproposizione di richiesta già rigettata
Il principio della preclusione 'allo stato degli atti' è operativo quando non emergono fatti o questioni nuove rispetto alla precedente decisione; il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente tale norma
art. 669 cod. proc. pen.
Richiamato quale strumento per opporre, in caso di rischio di esecuzione duplicativa, il principio del 'ne bis in idem' anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (Pellegrino); Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016 (Crescenza); Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020 (Regano)
Citati a sostegno del principio per cui l'art. 666, comma 2, c.p.p. determina preclusione salvo che vengano dedotti fatti o questioni non già oggetto della precedente decisione; la giurisprudenza conferma i limiti di ammissibilità delle riproposizioni
Massime di principio
- Un'istanza in sede di esecuzione sarà dichiarata inammissibile se costituisce mera riproposizione di richieste già decise dal giudice dell'esecuzione e non introduce fatti o questioni nuovi rilevanti (applicazione art. 666, comma 2, c.p.p.)
- La riduzione della pena derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti, ma per ottenere una ricalcolazione in esecuzione è necessario dedurne concretamente le conseguenze e, se l'ordinanza che ha già rideterminato la pena non è stata impugnata, la preclusione processuale può impedire una nuova richiesta basata sugli stessi elementi
- Se vi è il rischio di esecuzione duplicativa o di violazione del principio 'ne bis in idem', il rimedio corretto è promuovere l'incidente ex art. 669 c.p.p. per far valere tale principio anche rispetto a precedenti ordinanze di esecuzione
- Per evitare la preclusione, il difensore che chiede la ricalcolazione della pena dopo una modifica normativa o costituzionale deve: (a) indicare espressamente quali nuovi profili di diritto o di fatto non erano stati considerati in precedenza; (b) allegare i provvedimenti che hanno inciso sulla determinazione della pena e motivare la novità; (c) impugnare tempestivamente le ordinanze esecutive se ritenute errate
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della sostanza può giustificare mantenere una frazione di aumento anche dopo la riduzione della pena-base, salvo che non sia dimostrata la manifesta sproporzione
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