Sentenza del 27/11/2017 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e tasse - Catasto - Avviso di classamento - Procedura docfa - Partecipazione del contribuente al procedimento di attribuzione della rendita - Ricorre - Difetto di motivazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso di classamento relativo a un immobile censito in categoria catastale D, lamentando un difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’avviso non avrebbe riprodotto né allegato la stima diretta dell’immobile, atto presupposto e fondamento della determinazione della rendita catastale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, nell’ambito della procedura DOCFA, caratterizzata dalla partecipazione del contribuente, la stima diretta costituisca un atto conosciuto o comunque facilmente conoscibile dal contribuente. Pertanto, non è necessario che l’avviso di classamento riproduca o alleghi tale atto, purché il contribuente abbia avuto la possibilità di conoscerne il contenuto e di contestare efficacemente la pretesa catastale. L’avviso non è quindi risultato viziato per difetto di motivazione.
Norme richiamate
Procedura DOCFA
La procedura di aggiornamento catastale DOCFA è considerata fortemente partecipativa: il contribuente presenta i dati e gli elementi tecnici dell’immobile e, in tale contesto, può conoscere o agevolmente conoscere la stima diretta posta a fondamento del classamento.
Disciplina catastale della stima diretta per gli immobili in categoria D
Per gli immobili classificati in categoria D, la stima diretta costituisce il presupposto legale e il fondamento motivazionale dell’attribuzione della rendita. La sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto quando essa sia già conosciuta o facilmente conoscibile dal contribuente.
Cass. civ., sentenza 4 aprile 2012, n. 5404
La conoscibilità dell’atto presupposto può essere sufficiente a escludere il difetto di motivazione dell’atto impositivo o catastale, anche quando l’atto presupposto non sia materialmente allegato.
Cass. civ., sentenza 3 febbraio 2014, n. 2268
Nel procedimento DOCFA, la partecipazione del contribuente e la possibilità di conoscere gli elementi posti a base del classamento rendono non necessario allegare o riprodurre integralmente la stima diretta nell’avviso, salvo che tale conoscibilità concreta venga meno.
Massime di principio
- Un atto amministrativo o tributario non è necessariamente nullo o illegittimo solo perché non allega l’atto presupposto, se quest’ultimo era già conosciuto o facilmente conoscibile dal destinatario.
- Nei procedimenti caratterizzati dalla partecipazione del contribuente, come il DOCFA, il livello di motivazione richiesto può essere valutato tenendo conto delle informazioni già disponibili al contribuente durante il procedimento.
- Per contestare efficacemente un avviso di classamento occorre dimostrare non solo l’assenza materiale della stima o dell’atto presupposto, ma anche l’impossibilità concreta di conoscerne il contenuto e di comprendere le ragioni della rendita attribuita.
- La motivazione dell’avviso deve comunque consentire al contribuente di individuare i presupposti e i criteri della pretesa; la conoscibilità dell’atto presupposto non può essere presunta quando l’Amministrazione abbia omesso ogni indicazione utile o abbia impedito l’accesso agli elementi rilevanti.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare gli atti e i documenti formati nella procedura partecipativa, poiché la loro disponibilità può rendere infondata una censura basata esclusivamente sulla mancata allegazione all’avviso.
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