Sentenza del 26/10/2016 n. 21583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato il recupero di un credito d'imposta di Euro 23.218,04, utilizzato in compensazione ma non indicato nel quadro RU della dichiarazione. Secondo l'Agenzia, la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente mirava a far emergere un maggior credito e avrebbe dovuto essere presentata entro il termine più breve previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, anziché entro il termine previsto dal comma 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, per utilizzare il credito in compensazione, la contribuente avrebbe dovuto indicarlo nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis. Tuttavia, poiché l'Ufficio non aveva contestato l'esistenza del diritto all'agevolazione e il credito risultava quindi accertato, la contribuente poteva far valere l'errore dichiarativo in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero di crediti d'imposta non spettanti o non correttamente indicati.
Legge n. 449 del 1997, art. 11
Prevede gli incentivi fiscali al commercio cui si riferiva il credito d'imposta della contribuente.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
Le dichiarazioni ... possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
Disciplina la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni entro i termini ordinari di accertamento, in particolare quando l'errore può incidere negativamente sull'obbligazione fiscale o arrecare danno all'Amministrazione.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Le dichiarazioni ... possono essere integrate ... non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Prevede un termine più breve per correggere errori che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito, quando la correzione è finalizzata a utilizzare un maggior credito in compensazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Stabilisce i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento; tali termini rilevano anche per le dichiarazioni integrative previste dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il rimborso dei versamenti diretti e prevede il relativo termine decadenziale, distinto dai termini della dichiarazione integrativa.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 7 giugno 2016
In sede contenziosa, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
La mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una pretesa fiscale illegittima, purché dimostri l'errore e l'effettiva spettanza del credito o della deduzione.
Massime di principio
- La mancata indicazione di un credito nella dichiarazione può impedire o ritardare la compensazione secondo le regole dichiarative, ma non determina automaticamente la perdita sostanziale del credito, se il contribuente ne dimostra i presupposti.
- Quando la correzione è finalizzata a far emergere un maggior credito utilizzabile in compensazione, il termine ordinario è quello più breve previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo.
- Anche se il termine per la dichiarazione integrativa è scaduto, il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale, facendo valere errori di fatto o di diritto presenti nella dichiarazione.
- La possibilità di difendersi in giudizio presuppone che il diritto sostanziale al credito, all'agevolazione o alla deduzione sia provato e non sia stato validamente contestato dall'Amministrazione.
- È opportuno distinguere tra il termine per correggere formalmente la dichiarazione, il termine per chiedere un rimborso e la possibilità di contestare una pretesa tributaria già emessa.
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