Regolamento (UE) 2025/2186
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2186 della Commissione, del 29 ottobre 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'autorizzazione di tre additivi per mangimi a base di acido propionico, destinati all'insilaggio, per tutte le specie animali terrestri. Conferma le condizioni d'uso, i livelli massimi e gli obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Contestualmente abroga i precedenti atti di autorizzazione del 2013 e del 2014 e prevede una disciplina transitoria per lo smaltimento delle scorte.
Rinnovo dell'autorizzazione, come additivi per mangimi, dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio per tutte le specie animali terrestri, con abrogazione dei precedenti regolamenti di esecuzione settoriali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele contenenti acido propionico, propionato di sodio e propionato di ammonio, nonché ai mangimi completi e alle materie prime/miscele destinate a tutte le specie animali terrestri. La disciplina riguarda gli additivi classificati nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio"; restano esclusi, per effetto del ritiro della domanda, gli impieghi per animali acquatici. Il regolamento si applica nell'UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede anche misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 19 novembre 2026 secondo le norme previgenti applicabili prima del 19 novembre 2025.
Rinnovo dell'autorizzazione di acido propionico, propionato di sodio e propionato di ammonio come additivi per mangimi
Il regolamento rinnova l'autorizzazione di tre additivi per mangimi impiegati nell'insilaggio, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e delle valutazioni EFSA del 2024. La Commissione prende atto che gli additivi restano sicuri per le specie animali terrestri, per i consumatori e per l'ambiente, ma richiede misure di protezione per gli utilizzatori in ragione dei rischi di corrosività e di esposizione professionale.
Contesto normativo e motivazione del rinnovo
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e la relativa procedura di rinnovo. Gli additivi in questione erano già autorizzati per 10 anni: dapprima per ruminanti, suini e pollame dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013, e poi per tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame dal regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014. Le domande di rinnovo, presentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguardavano l'uso per tutte le specie animali e la classificazione nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio".
Valutazione scientifica e conclusioni dell'EFSA
L'EFSA, con pareri del 3 luglio 2024 e del 17 settembre 2024, ha concluso che, alle condizioni autorizzate, acido propionico, propionato di sodio e propionato di ammonio continuano a essere sicuri per tutte le specie animali terrestri, per i consumatori e per l'ambiente. Quanto alla sicurezza degli utilizzatori, ha rilevato che l'acido propionico è corrosivo per la pelle, mentre il propionato di sodio e il propionato di ammonio sono corrosivi anche per gli occhi e per le vie respiratorie; inoltre, l'esposizione degli utilizzatori è considerata rischiosa. L'Autorità non ha ritenuto necessario riesaminare l'efficacia, poiché le domande di rinnovo non proponevano modifiche alle condizioni originarie tali da incidere sull'efficacia degli additivi.
Ambito di applicazione e esclusione degli animali acquatici
L'autorizzazione rinnovata riguarda le specie animali terrestri. Il richiedente ha ritirato, con lettera dell'11 settembre 2024, la domanda relativa all'uso per gli animali acquatici; di conseguenza, il regolamento non rinnova l'autorizzazione per tale impiego.
Condizioni autorizzative e limiti d'impiego
L'allegato disciplina separatamente i tre additivi e indica la composizione, i metodi di analisi, le specie target, i tenori massimi e le altre condizioni d'uso. Per ciascun additivo è previsto che l'impiego sia limitato al materiale vegetale fresco facile da insilare; per il propionato di sodio e il propionato di ammonio l'allegato richiama, nelle note, anche la nozione di foraggio moderatamente difficile da insilare ai fini delle informazioni tecniche.
Per i limiti quantitativi nei mangimi completi al 12% di umidità, l'allegato riporta in particolare:
- acido propionico (1k280): 30.000 mg/kg per i suini; 10.000 mg/kg per il pollame; per tutte le specie diverse dai suini, dal pollame e dalle specie acquatiche non è indicato un tenore massimo;
- propionato di sodio (1k281): 30.000 mg/kg per i suini e 10.000 mg/kg per il pollame, espressi come acido propionico;
- propionato di ammonio (1k284): 30.000 mg/kg per i suini e 10.000 mg/kg per il pollame, espressi come acido propionico.
Prescrizioni per etichettatura, conservazione e impiego combinato
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, l'uso contemporaneo con altre fonti di acido propionico non deve far superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie o categorie interessate. L'allegato impone anche una specifica avvertenza da riportare nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi destinati alla produzione di alimenti: l'uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato quando uno o più sono impiegati in quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a eliminare o ridurre i rischi; se ciò non basta, l'utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Tale prescrizione è ripetuta nell'allegato per ciascuno dei tre additivi.
Metodi di analisi e riferimento tecnico
L'allegato rinvia ai metodi di analisi riconosciuti dal laboratorio di riferimento ai fini della determinazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. Sono richiamate, tra le altre, la cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294, la spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, la spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, nonché la distillazione e titolazione - ISO 5664.
Abrogazione e disciplina transitoria
Con il nuovo rinnovo autorizzativo, il regolamento abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014. Tuttavia, i prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 19 novembre 2026 secondo la normativa previgente applicabile prima del 19 novembre 2025 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell'allegato termina il 19 novembre 2035.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione dell'acido propionico (1k280), del propionato di sodio (1k281) e del propionato di ammonio (1k284) è rinnovata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e alle condizioni riportate nell'allegato. Gli additivi restano classificati come "additivi tecnologici" nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio".
Abrogazione degli atti previgenti
Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014, che avevano autorizzato gli stessi additivi per diverse categorie di animali.
Misure transitorie
Gli additivi autorizzati dai regolamenti abrogati, nonché i mangimi che li contengono e che sono destinati a tutte le specie animali terrestri, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni d'impiego e limiti quantitativi
L'allegato fissa, per ciascun additivo, i livelli massimi nei mangimi completi con umidità al 12%: 30.000 mg/kg come acido propionico per i suini; 10.000 mg/kg per il pollame; e, per tutte le specie animali diverse dai suini, dal pollame e dalle specie acquatiche, senza tenore massimo indicato. Per il propionato di sodio e per il propionato di ammonio i valori massimi sono espressi come acido propionico. È previsto che l'uso contemporaneo con altre fonti di acido propionico non superi i massimi consentiti e che l'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali sia controindicato se uno o più sono presenti in quantità corrispondente o vicina al massimo autorizzato.
Prescrizioni tecniche e di utilizzo
Gli additivi devono essere utilizzati soltanto in materiale vegetale fresco facile da insilare; per il propionato di sodio e il propionato di ammonio il richiamo include anche il foraggio moderatamente difficile da insilare nel contesto delle note tecniche. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione.
Tutela della salute degli utilizzatori
Sulla base della valutazione EFSA, l'acido propionico è corrosivo per la pelle, mentre il propionato di sodio e il propionato di ammonio sono corrosivi per pelle, occhi e vie respiratorie; l'esposizione degli utilizzatori è considerata rischiosa. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l'additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi e controlli
L'allegato richiama metodi analitici basati, tra l'altro, su cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294, spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, e distillazione/titolazione - ISO 5664, con rinvio alle valutazioni del laboratorio di riferimento per i dettagli operativi.
Durata dell'autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell'allegato termina il 19 novembre 2035 per i tre additivi autorizzati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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