Sentenza n. 5461/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno di comproprietà delle ricorrenti, identificate catastalmente ai nn. 1797, 1978, 1799, 1800 e 1801 del foglio 3, inclusive dell’edificato ivi insistente e con esclusione dei subalterni 2 e 5 della particella 1797 e della relativa area di sedime, nonché delle relazioni tecniche, dei verbali di accertamento tecnico, dei verbali di accertamento di inottemperanza e del preavviso di rigetto richiamati in detto provvedimento; b) delle ordinanze di demolizione n. 20 del 16 giugno 2006 e n. 14 del 1° luglio 2009, richiamate nella suddetta ordinanza di acquisizione; c) della disposizione dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano prot. n. 19776 del 5 maggio 2009, con cui è stato denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in relazione alle opere abusive colpite dall’ordinanza di demolizione n. 20 del 16 giugno 2006; d) di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale del 20 ottobre 2025 che ha dichiarato l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di terreni e manufatti abusivi per inottemperanza alle ordinanze di demolizione; impugnati anche gli ordini di demolizione del 2006 e del 2009, il diniego di sanatoria del 2009 e atti endoprocedimentali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, eredi e comproprietarie dei beni già appartenuti al loro dante causa, hanno impugnato l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita, insieme agli atti presupposti. Hanno dedotto: a) violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, perché gli ordini di demolizione non erano stati notificati personalmente alle eredi; b) invalidità derivata dell'acquisizione, in quanto gli ordini di demolizione e il diniego di sanatoria si fondavano, a loro dire, sull'erronea qualificazione delle opere come abusive e urbanisticamente incompatibili; c) genericità nell'individuazione dei manufatti e delle aree acquisite e mancata esplicitazione delle ragioni dell'estensione dell'acquisizione; d) difetto di istruttoria e di motivazione, anche quanto alla suscettibilità delle opere e delle aree di essere destinate a fini pubblici; e) omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha circoscritto l'esame di merito all'ordinanza acquisitiva del 20 ottobre 2025. Ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, le impugnative delle relazioni tecniche, dei verbali di accertamento e del preavviso di rigetto, in quanto atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività; ha dichiarato irricevibili per tardività le impugnative degli ordini di demolizione del 2006 e del 2009 e del diniego di sanatoria del 2009, notificati al precedente proprietario rispettivamente il 3 luglio 2006, il 29 luglio 2009 e il 7 maggio 2009, mentre il ricorso è stato notificato il 18 dicembre 2025. La decadenza si applica anche alle eredi e aventi causa e non può essere aggirata per effetto del mutamento di titolarità. Nel merito, ha respinto la censura sulla mancata notifica personale degli ordini alle ricorrenti: essendo eredi del proprietario autore degli abusi e destinatario degli ordini regolarmente notificati, sono subentrate nei rapporti e negli obblighi inerenti ai beni; la natura reale della misura ripristinatoria e del meccanismo acquisitivo consente che l'acquisizione sia dichiarata nei confronti degli eredi o aventi causa. Ha quindi ritenuto inconsistente il vizio derivato, non essendo stati tempestivamente impugnati gli atti presupposti. Ha respinto le censure di genericità, difetto di istruttoria e motivazione: l'ordinanza individua catastalmente le particelle 1797, 1978, 1799, 1800 e 1801 del foglio 3, esclude i subalterni 2 e 5 della particella 1797 e richiama una nota comunale del 31 luglio 2025, con descrizioni, accertamenti e documentazione fotografica; inoltre, l'area acquisita coincideva pressoché con quella di sedime delle opere. La scelta tra demolizione d'ufficio e conservazione per finalità pubbliche è rimessa all'amministrazione dopo l'acquisizione, non è requisito della dichiarazione acquisitiva. Ha respinto anche la censura partecipativa, poiché la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata fondata su accertamenti tecnici e non richiede la comunicazione di avvio. Il ricorso è stato respinto; le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere al Comune € 2.500, oltre accessori di legge. La precedente misura cautelare aveva sospeso l'efficacia dell'acquisizione nelle more del giudizio.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 5, d.P.R. 380/2001
Si osserva in particolare che, attesa la realità del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il quale accompagna il manufatto abusivamente realizzato indipendentemente dai successivi passaggi di titolarità, unico presupposto di validità del provvedimento acquisitivo è che quest’ultimo sia pronunciato nei confronti di chi sia stato destinatario dell’ordine di demolizione in qualità di proprietario responsabile dell’abuso (o comunque dei suoi eredi o aventi causa), come appunto avvenuto nella fattispecie, essendo ininfluenti, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale, le vicende traslative del bene verificatesi nell’intervallo temporale tra il provvedimento demolitorio e quello acquisitivo, in quanto di carattere essenzialmente derivativo rispetto alla posizione giuridica originaria.
La sanzione acquisitiva ha carattere reale e segue il manufatto abusivo nei successivi passaggi di titolarità. L'acquisizione è valida quando è dichiarata nei confronti del destinatario dell'ordine di demolizione responsabile dell'abuso o dei suoi eredi o aventi causa; la scelta tra demolire d'ufficio o conservare il bene per prevalenti interessi pubblici può essere compiuta dopo che il bene è entrato nel patrimonio comunale.
artt. 29 e 41 c.p.a.
Detta preclusione opera anche nei riguardi degli aventi causa e degli eredi – e quindi anche nei confronti delle attuali ricorrenti – dal momento che costoro acquistano i beni, oggetto di attività amministrativa, nelle condizioni materiali e giuridiche in cui gli stessi si trovavano al momento della successione, non potendo il mutamento di titolarità avere l’effetto di aggirare le decadenze contemplate da una norma imperativa, attraverso un’impropria rimessione in termini.
Il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi già notificati al dante causa non ricomincia a decorrere per gli eredi o aventi causa: la successione non consente di eludere la decadenza né di ottenere una rimessione in termini.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Nei procedimenti repressivi degli illeciti edilizi, tipizzati e basati su accertamenti tecnici vincolati, la comunicazione di avvio e l'apporto partecipativo del destinatario non sono necessari.
art. 21-octies l. 241/1990
Invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
La non necessità della partecipazione nei procedimenti repressivi edilizi deriva dalla natura tipizzata e vincolata dell'attività, indipendentemente dall'applicazione della regola di non annullabilità prevista dall'art. 21-octies.
Massime di principio
- La sanzione acquisitiva prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 ha carattere reale e segue il manufatto abusivo nei successivi passaggi di titolarità; l'acquisizione può quindi essere dichiarata nei confronti degli eredi o aventi causa del proprietario destinatario dell'ordine di demolizione, ai quali si trasmettono gli obblighi amministrativi inerenti al bene.
- La successione nella titolarità di un bene non riapre i termini per impugnare gli atti amministrativi già notificati al dante causa: gli eredi e gli aventi causa subentrano nella situazione giuridica del bene e non possono ottenere una rimessione in termini attraverso il mutamento soggettivo.
- La dichiarazione di acquisizione gratuita deve identificare in modo sufficiente i beni acquisiti; l'indicazione catastale delle particelle e delle porzioni escluse, letta insieme alla documentazione istruttoria e descrittiva richiamata, può soddisfare tale esigenza quando consente di individuare manufatti e area di sedime.
- La scelta tra demolizione d'ufficio del bene acquisito e sua conservazione per prevalenti interessi pubblici è rimessa all'amministrazione dopo l'acquisizione e non costituisce un requisito motivazionale della dichiarazione acquisitiva.
- Nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi, fondati su attività vincolata e su accertamenti tecnici della consistenza e abusività delle opere, la comunicazione di avvio e l'apporto partecipativo del destinatario non sono necessari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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