Sentenza n. 202/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di rigetto reso il 29 novembre 2024 e recante Prot. Uscita n. -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di modifica del nome del minore, figlio dei ricorrenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 89 e ss. del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di modifica del nome del minore mediante cancellazione del secondo nome
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, adottato dai ricorrenti, aveva acquisito il cognome del padre adottivo conservando un nome composto da due nomi propri, non separati da virgola. I genitori avevano chiesto la cancellazione del secondo nome, mai utilizzato nella vita quotidiana, dopo avere appreso dai social la volontà del padre biologico di rintracciare i figli. La Prefettura, previo preavviso di rigetto, aveva respinto l'istanza ritenendo rilevante l'interesse pubblico alla stabile identificazione della persona e osservando che il Tribunale per i minorenni non aveva disposto l'anonimizzazione della propria sentenza. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato l'interruzione dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, il concreto rischio di rintracciabilità del minore tramite il secondo nome e la circostanza che il nome non fosse mai stato usato. Nel corso del giudizio è stata inoltre chiesta l'apposizione della virgola tra i due nomi, quale soluzione idonea a consentire l'uso del solo primo nome. La Prefettura ha respinto anche tale istanza, ritenendo erroneamente che la relativa competenza spettasse all'ufficiale di anagrafe comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio, rimettendo alla Prefettura la riedizione del potere. Ha chiarito che, per un minore nato nel 2018, l'apposizione della virgola tra due nomi non può essere ottenuta mediante una dichiarazione all'ufficiale di anagrafe ai sensi della disciplina transitoria prevista per i nati prima dell'entrata in vigore della normativa vigente: trattandosi di modifica del nome, la competenza appartiene alla Prefettura. Nel merito, pur riconoscendo che il richiedente vanta un interesse legittimo e che l'Amministrazione esercita una potestà discrezionale, bilanciando l'interesse individuale con l'interesse pubblico alla stabile identificazione, il Collegio ha ritenuto quest'ultimo recessivo. Il minore era molto giovane, il secondo nome non era mai stato utilizzato, i rapporti con la pubblica amministrazione e con la società erano limitati e la scuola già lo identificava con il primo nome. La Prefettura non aveva quindi adeguatamente motivato il rigetto e non aveva considerato in modo sufficiente le circostanze concrete relative alla protezione del minore e all'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, anche in considerazione della mancata ottemperanza all'ordinanza cautelare.
Norme richiamate
artt. 89 e ss. d.P.R. 396/2000
La modifica del nome è rimessa a un provvedimento dell'autorità prefettizia e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, mentre l'Amministrazione esercita un potere discrezionale da esercitare bilanciando l'interesse individuale e l'interesse pubblico alla stabile identificazione della persona.
art. 35 d.P.R. 396/2000
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
Per i nati dopo l'entrata in vigore della disposizione, la separazione con virgola di nomi originariamente non separati costituisce una modifica del nome e richiede un provvedimento prefettizio.
art. 36 d.P.R. 396/2000
Dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La facoltà di dichiarazione all'ufficiale dello stato civile riguarda le persone nate prima dell'entrata in vigore della disciplina e non è applicabile al minore nato nel 2018.
art. 5 l. 219/2012
Ha modificato la disciplina relativa alla composizione del nome, rendendo non più applicabile il precedente regime che consentiva, in presenza di più nomi separati da virgola, l'uso del solo primo nome.
Massime di principio
- La richiesta di modifica del nome prevista dagli artt. 89 e seguenti del d.P.R. 396/2000 dà luogo a un interesse legittimo e deve essere valutata dalla Prefettura nell'esercizio di un potere discrezionale, mediante il bilanciamento tra l'interesse individuale del richiedente e l'interesse pubblico alla stabile identificazione della persona.
- Nel bilanciamento relativo alla modifica del nome, l'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria identificazione può risultare recessivo quando il soggetto è molto giovane, il nome da eliminare non è mai stato utilizzato nella vita quotidiana e non risultano significativi rapporti sociali o amministrativi fondati su quel nome.
- Il rigetto di una domanda di modifica del nome è illegittimo per difetto di motivazione quando l'Amministrazione si fonda su circostanze meramente formali o astratte, senza confrontarsi con le concrete ragioni di tutela del minore, con l'effettivo uso del nome e con gli elementi sopravvenuti posti a fondamento dell'istanza.
- Per le persone nate dopo l'entrata in vigore dell'art. 35 d.P.R. 396/2000, l'apposizione della virgola tra nomi originariamente non separati costituisce una modifica del nome e rientra nella competenza della Prefettura, non potendo essere ottenuta mediante una semplice dichiarazione all'ufficiale di anagrafe secondo l'art. 36 del medesimo decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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