Sentenza del 19/12/2016 n. 9560 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - Violazioni medio tempore commesse dall'amministratore di nomina giudiziaria - Colpevolezza della società - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale relativa alle imposte non dichiarate resta accertabile nei confronti della società, ma le sanzioni non possono essere irrogate in assenza di colpevolezza. Le omissioni dell'amministratore giudiziario non sono automaticamente imputabili alla società sequestrata, poiché riconducibili alla condotta di un soggetto esterno nominato e vigilato dall'autorità giudiziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'applicazione delle sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi durante il periodo in cui le sue quote erano sottoposte a sequestro preventivo e la gestione era affidata a un amministratore giudiziario. La violazione era stata commessa dall'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria, soggetto terzo rispetto alla società e operante sotto il controllo dell'autorità stessa; pertanto, non risultava imputabile alla società a titolo di colpa.
Norme richiamate
Principio di colpevolezza nell'illecito tributario
Le sanzioni tributarie richiedono che la violazione sia imputabile al contribuente almeno a titolo di colpa. L'accertamento dell'imposta può prescindere dalla colpevolezza, mentre l'applicazione della sanzione no.
Disciplina del sequestro preventivo e dell'amministrazione giudiziaria
Quando la gestione della società è sottratta ai suoi organi ordinari e affidata a un amministratore giudiziario, le omissioni riconducibili esclusivamente a quest'ultimo, quale soggetto nominato e controllato dall'autorità giudiziaria, non sono imputabili a titolo di colpa alla società.
Massime di principio
- La debenza dell'imposta e la responsabilità per la sanzione sono piani distinti: l'imposta può essere richiesta anche se manca la colpevolezza, mentre la sanzione richiede un comportamento colposo o doloso imputabile al contribuente.
- Se durante un sequestro giudiziario la gestione effettiva e gli adempimenti fiscali sono affidati a un amministratore giudiziario, la società non dovrebbe essere sanzionata per omissioni integralmente riconducibili a tale amministratore, salvo prova di una propria autonoma colpa.
- La nomina giudiziaria dell'amministratore e il controllo dell'autorità costituiscono elementi rilevanti per escludere l'imputabilità soggettiva della società, ma occorre verificare concretamente chi aveva il potere e il dovere di adempiere.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra il periodo precedente, quello durante e quello successivo al sequestro, individuando per ciascuna fase il soggetto effettivamente responsabile degli adempimenti fiscali.
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