Sentenza del 29/01/2021 n. 2071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, dopo un contraddittorio infruttuoso, ha effettuato per il 2005 un accertamento sintetico (redditometro) imputando al contribuente maggior reddito in relazione alla disponibilita' di un immobile di 170 mq concesso dai genitori, tre autovetture (una di grossa cilindrata) e un'imbarcazione. L'atto ha recuperato imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato l'accertamento in primo e secondo grado senza successo e ha poi ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la mancata considerazione dei redditi apportati dai familiari, la assegnazione esclusiva della disponibilita' dell'immobile al contribuente, e la illegittimita' dell'uso del redditometro in relazione all'assenza di incongruenza per piu' periodi d'imposta. Il motivo decisivo accolto dalla Corte di cassazione e' stato che il metodo redditometrico richiede la non congruita' per due o piu' annualita'; pero' gli accertamenti per il 2006 e il 2007 erano stati annullati con sentenza passata in cosa giudicata, venendo meno il presupposto pluriennale necessario per legittimare l'accertamento sintetico per il 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il quarto motivo (che denunciava la mancata ricorrenza del requisito della non congruita' per due o piu' periodi d'imposta) e ha cassato la sentenza d'appello. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente, dichiarando illegittimo l'accertamento redditometrico relativo al 2005, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite relative ai gradi di merito. Inoltre ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 3.500 per compensi, piu' spese forfetarie 15%, esborsi Euro 200 e accessori di legge.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
La norma, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso, richiede tre presupposti cumulativi per l'accertamento sintetico: (i) elementi e circostanze di fatto certi (beni/servizi indicati dal decreto ministeriale), (ii) scostamento di almeno un quarto tra reddito accertabile e dichiarato, (iii) non congruita' del reddito dichiarato per due o piu' periodi d'imposta. L'annullamento con giudicato degli accertamenti per alcuni anni elimina il requisito pluriennale e rende illegittimo l'accertamento per gli altri anni basato esclusivamente sul redditometro.
Decreto Ministeriale 10 settembre 1992
Individua gli indici di capacita' contributiva (gli elementi di reddito utilizzati dal cosiddetto redditometro). Il decreto stabilisce i beni e le spese presuntive cui applicare i coefficienti per la determinazione sintetica del reddito.
Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 13
Norma richiamata nel ricorso; nel testo di cassazione non risulta determinante ai fini della decisione. E' stata evocata nella contestazione ma la Corte non ha basato la decisione su tale articolo.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 17
Regola i criteri di determinazione delle sanzioni tributarie. Il ricorrente ha censurato la mancata motivazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, ma la Corte ha assorbito la questione dopo aver deciso per l'illegittimita' dell'accertamento.
Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzato dalla Corte per la liquidazione dei compensi e delle spese di lite nelle decisioni di merito e di legittimita'.
Massime di principio
- L'accertamento redditometrico e' legittimo solo se sussistono contemporaneamente: elementi certi di capacita' contributiva, uno scostamento almeno pari a un quarto e l'incongruenza per due o piu' periodi d'imposta; la mancanza anche di uno solo di questi elementi produce l'illegittimita' dell'atto.
- Se per alcuni degli anni utili al requisito pluriennale esistono sentenze di annullamento passate in cosa giudicata, viene meno il presupposto della reiterazione pluriennale e l'accertamento sintetico per gli altri anni puo' risultare illegittimo.
- La prova che parte delle risorse o dei beni siano di altri componenti del nucleo familiare o che le spese siano sostenute con redditi non imputabili al contribuente va documentata e valutata dal giudice; beni adibiti ad uso familiare possono richiedere una riduzione proporzionale della quota imputabile al singolo.
- In caso di contestazione delle sanzioni amministrative e della loro quantificazione, l'Amministrazione deve motivare l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 472/1997; la mancata motivazione e' censurabile.
- L'atto impositivo tramite redditometro deve specificare e dimostrare lo scostamento pluriennale; la mera applicazione meccanica dei parametri senza dimostrare la reiterazione degli scostamenti puo' essere impugnata con successo.
- Quando la vicenda processuale presenta particolari concause o lite pendente su profili decisivi, il giudice puo' compensare le spese di lite dei gradi di merito; tuttavia il grado di legittimita' puo' prevedere condanna per le spese di quest'ultimo giudizio.
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