Ordinanza n. 499/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Bari valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e amministrativi che collocano gli aspiranti con titoli esteri non riconosciuti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e ne precludono l'accesso al ruolo mediante la call veloce
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, escludendoli dalla procedura straordinaria e dalla possibilità di immissione in ruolo tramite la cosiddetta call veloce. Nel giudizio è stata chiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Ritenuta la presenza di un elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano necessario.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risultano prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti impugnati.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Il mancato adempimento, entro il termine perentorio fissato dal giudice, degli oneri di pubblicazione e del deposito della relativa prova può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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