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Sentenza

Sentenza n. 6386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, liquidando le spese di primo grado in 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l’importo di 500 euro, riconosciuto in ragione del carattere seriale della controversia, fosse simbolico, non conforme al decoro della professione forense e notevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha invocato l’inderogabilità dei minimi previsti dai decreti ministeriali sui compensi forensi, nonché la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali costituiscano minimi inderogabili: il giudice conserva un margine di discostamento, purché eserciti il potere in modo motivato. Tuttavia, una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri, soprattutto quando sia giustificata soltanto dal carattere seriale della controversia, richiede una motivazione specifica e non può tradursi in una somma meramente simbolica o lesiva del decoro professionale e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR aveva richiamato la serialità senza spiegare adeguatamente la quantificazione né giustificare una compensazione parziale; tale motivazione è stata ritenuta insufficiente. Considerate la natura e la difficoltà della causa, il Collegio ha liquidato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento e perché la somma riconosciuta è risultata inferiore a quella richiesta.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    i valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione, ma non integrano minimi tariffari inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; il giudice può discostarsene motivatamente.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare

    La liquidazione deve considerare le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, il valore e la difficoltà della controversia, nonché gli altri criteri indicati dal decreto.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, che restano criteri di riferimento non equivalenti a minimi tariffari inderogabili.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto

    In mancanza di determinazione scritta del compenso, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite legale alla liquidazione: non possono essere riconosciute somme simboliche e non consone al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La liquidazione delle spese non deve compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Impone una tutela giurisdizionale effettiva; una liquidazione immotivatamente e manifestamente esigua delle spese può incidere su tale principio.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo, attribuendo al giudice il potere di liquidarle secondo i criteri applicabili.

  • art. 91 c.p.c.

    Rileva quale principio generale sulla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    È stato ritenuto estraneo ai profili decisivi della controversia relativi alla quantificazione delle spese.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri contenuti nei decreti ministeriali sui compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene, purché esponga i criteri concreti posti a base della quantificazione.
  • Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo apprezzabile dai parametri ministeriali, la motivazione deve essere specifica e rapportata alle caratteristiche, alla difficoltà, al valore della controversia e all’attività difensiva concretamente prestata.
  • Il carattere seriale o ripetitivo della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una liquidazione meramente simbolica o una riduzione immotivata delle spese; in presenza di una condotta amministrativa reiteratamente ritenuta illegittima, la serialità può persino escludere che essa operi come ragione di favore per l’amministrazione soccombente.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. rappresenta il limite legale minimo alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi: non sono ammissibili somme simboliche e non consone al decoro della professione.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e priva di motivazione adeguata può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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