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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha constatato che la lite è stata regolarmente definita ai sensi del D.L. n.98/2011, art.39, comma 12, in base all'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese dell'intero giudizio. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle obiezioni poste in cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Messina che riguardava avvisi di irrogazione sanzioni per il 1976, accertamenti per il 1977-1978 e rettifica per il 1979 (e relativi avvisi di ingiunzione), in relazione all'omessa tenuta della contabilità e all'omessa contabilizzazione di lavori eseguiti per conto di Comuni; il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso e depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. allegando la domanda di definizione della lite ai sensi del Decreto-Legge n. 98/2011, art. 39, comma 12 (conv. L. n.111/2011).

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 12

    convertito in Legge n. 111 del 2011

    Consente la definizione agevolata delle liti tributarie; la regolare definizione della lite, attestata dall'Agenzia, determina la cessazione della materia del contendere e impedisce la decisione di merito sul ricorso.

  • articolo 380-bis c.p.c.

    Strumento processuale per il deposito di memorie e documenti in Cassazione; qui è stato utilizzato dal ricorrente per allegare la domanda di definizione della lite, elemento che ha portato alla verifica della regolare definizione e alla cessazione della controversia.

Massime di principio

  • Se la controversia tributaria viene regolarmente definita mediante gli strumenti di definizione previsti dalla legge (es. D.L. n.98/2011, art.39, comma 12), la Corte di Cassazione può dichiarare cessata la materia del contendere senza entrare nel merito del ricorso.
  • Per ottenere la cessazione del giudizio è essenziale produrre documentazione certa e, se richiesta, l'attestazione dell'Amministrazione finanziaria che comprovi la regolarità della procedura di definizione; l'assenza o il ritardo nella produzione può comportare ordinanze istruttorie e ritardi.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere di norma comporta la compensazione delle spese di lite, con esito neutro tra le parti (nessuna pronuncia sul merito).
  • In presenza di definizione della lite successiva al deposito del ricorso, le parti dovrebbero tempestivamente informare il giudice e allegare le attestazioni necessarie per evitare pronunciamenti sul merito e per ottenere la chiusura del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non costituisce un accertamento favorevole o sfavorevole sul merito delle posizioni sostanziali: eventuali effetti sostanziali (es. estinzione di sanzioni o definizione di debito) dipendono dalla normativa di definizione applicata e dagli atti amministrativi di adesione/attestazione.

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