Sentenza n. 342/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l'ottemperanza della sentenza n. 802/2024 dell' 8.11.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 802/2024 limitatamente al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 802/2024 del TAR Emilia-Romagna, deducendo che il Ministero aveva dato esecuzione alla statuizione relativa alla carta docente, ma non aveva ancora corrisposto le spese legali liquidate nella sentenza. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto genericamente l'applicazione di una penalità di mora per il mancato pagamento delle spese legali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza n. 802/2024 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Il Collegio ha dato atto che la somma dovuta per la carta docente era stata pagata, sicché l'inadempimento residuo riguardava le spese legali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta genericamente formulata e priva dei relativi presupposti. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivare su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega e con potere di provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza, fissare un termine e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che abbia eseguito solo una parte delle statuizioni contenute nella sentenza resta tenuta a completarne l'esecuzione per le obbligazioni residue, comprese quelle relative al pagamento delle spese legali.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della sentenza entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia.
- La richiesta di penalità di mora deve essere formulata in modo specifico e deve risultare assistita dai relativi presupposti; una domanda genericamente contenuta nel ricorso o nella memoria non è sufficiente per ottenerla.
Come è indicizzato
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