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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22787/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto in sede esecutiva la continuazione tra tre sentenze (individuate nel provvedimento) e aveva rideterminato la pena complessiva assumendo come pena base la sentenza ritenuta più grave. Il PG deduceva inosservanza di norme processuali e inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., poiché già con ordinanza del Tribunale di Benevento del 17/10/2023 era stata riconosciuta la continuazione fra le sentenze corrispondenti ai punti 2) e 3) e ad altra sentenza del 7/11/2017, con rideterminazione della pena complessiva. Secondo il PG il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della nuova istanza (nella parte riferita alle sentenze già unificate), o quantomeno confrontarsi con l'ordinanza di Benevento e valutare l'eventuale estensione della continuazione già riconosciuta al reato valutato con la sentenza sub 1). In mancanza di tale confronto si sono creati due provvedimenti esecutivi parzialmente sovrapposti, rendendo impossibile determinare correttamente la pena ancora da eseguire.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha accertato che l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 17/10/2023 (in atti) aveva già riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 2) e sub 3) e altra sentenza del 7/11/2017, ponendo la pena base su quest'ultima. Di conseguenza l'ordinanza impugnata non si è adeguatamente confrontata con quel provvedimento né ha valutato l'estensione della continuazione già riconosciuta ai reati della sentenza sub 1). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, ordinando una rivalutazione complessiva degli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso e dell'eventuale estensione della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Indicazione del tipo di reato (ricettazione) contestato nelle sentenze: usato per descrivere le fattispecie penalmente rilevanti alle quali si applica la valutazione della continuazione.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla causa di inammissibilità che, secondo il Procuratore Generale, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice dell'esecuzione quando vi era già un precedente riconoscimento della continuazione in altra sede esecutiva; la Corte ha rilevato che il giudice non ha adeguatamente considerato il precedente e dunque il rilievo processuale è decisivo per evitare duplicazioni di provvedimenti esecutivi.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i provvedimenti di esecuzione in materia di pene e misure, cui si è fatto riferimento per sottolineare che esistono due provvedimenti ex art. 671 con sovrapposizione parziale di sentenze, situazione che impedisce una corretta determinazione della pena residua.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata per motivare il rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione; la decisione induce a rinnovare il giudizio in altra composizione per ragioni di legittimità procedurale.

  • Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022 (Piscopo, Rv. 283745 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'applicazione in executivis della disciplina della continuazione che coinvolge reati già unificati implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già connessi: il giudice successivo deve verificare l'eventuale estensione della continuazione già riconosciuta.

Massime di principio

  • Verificare sempre l'esistenza di precedenti provvedimenti esecutivi che abbiano già riconosciuto la continuazione fra reati prima di chiedere o pronunciarsi su una nuova unificazione: un precedente riconoscimento può rendere inammissibile una nuova domanda nella parte che riguarda le stesse condanne.
  • Se un giudice dell'esecuzione trova reati già unificati in altra sede, deve valutare non solo la presunta gravità comparata delle singole sentenze ma anche la possibilità di estendere la continuazione già riconosciuta; non può ignorare il precedente senza motivazione.
  • Evitare decisioni sovrapposte: l'esistenza di più provvedimenti ex art. 671 c.p.p. che contengono in parte le stesse sentenze determina incertezza nell'esecuzione della pena e può portare all'annullamento e al rinvio.
  • In caso di dubbio sull'identità del disegno criminoso o sulla rilevanza di precedenti unificazioni, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata degli 'elementi sintomatici' dell'unicità del progetto criminoso; in mancanza di adeguato confronto con precedenti provvedimenti, è possibile che la decisione venga annullata in sede di legittimità.
  • Per la difesa: quando si propone istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è utile segnalare e documentare eventuali precedenti provvedimenti esecutivi che già abbiano trattato le stesse vicende, per evitare contestazioni di inammissibilità o duplicazioni.

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