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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27273/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi e disconosciuto costi ritenuti indeducibili, irrogando maggiori IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. In appello la CTR della Campania aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo che l'attività della società rientrasse nel regime di inversione contabile ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, confermando inoltre la giustificazione documentale dei costi e degli interessi passivi riconosciuti dal giudice di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la CTR avesse eluso i motivi di appello sulla non applicabilità del reverse charge a operazioni imponibili non fatturate; con il secondo ha dedotto analogo vizio motivazionale in relazione alla conferma della produzione documentale posta a base della deducibilità dei costi recuperati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito: la CTR aveva affermato che il meccanismo dell'inversione contabile trasferisce gli adempimenti al cessionario e che, anche in presenza di cessioni non contabilizzate, l'IVA doveva essere recuperata presso quest'ultimo. Ha escluso che vi fosse motivazione apparente o omessa pronuncia, poiché la censura dell'Ufficio era sostanzialmente diretta contro una decisione implicita di rigetto del proprio motivo di appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, evidenziando che la CTR aveva motivato per relationem alla sentenza di primo grado in modo autonomo e non acritico, richiamando specificamente la documentazione prodotta e l'aspecificità dei motivi di appello dell'Ufficio. La Corte ha quindi confermato la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese in favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    nel settore considerato opera il meccanismo dell'inversione contabile, con trasferimento in capo al cessionario degli adempimenti di annotazione e versamento dell'IVA; il regime è ritenuto applicabile anche alle cessioni non contabilizzate oggetto di recupero a tassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio dedotto per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza può configurarsi solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, cioè quando non sia percepibile il percorso logico del giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia assolutamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica purché consenta di ricostruire l'iter logico decisorio.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la decisione del giudice di merito rigetta implicitamente il motivo di appello incompatibile con la statuizione adottata, purché dalla sentenza sia possibile desumere la ratio del rigetto.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima se il giudice d'appello non si limita ad adesione acritica, ma richiama specificamente le ragioni condivise e gli elementi di causa rilevanti.
  • In sede di legittimità non è censurabile, con il vizio di motivazione apparente, la contestazione diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'idoneità della documentazione prodotta a giustificare i costi.
  • Nel regime di inversione contabile, il recupero dell'IVA segue la logica del trasferimento degli adempimenti al cessionario, anche quando le operazioni siano state oggetto di contestazione per mancata contabilizzazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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