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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00136/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola perfezionata poiché la controparte ne aveva avuto conoscenza prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un contribuente. L'atto impositivo recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da una somma ricevuta dal contribuente dall'ASP di Crotone all'esito di un contenzioso relativo al pagamento di emolumenti. La CTR aveva qualificato tale somma come risarcitoria, ritenendola destinata a reintegrare una perdita di chance e quindi non imponibile. Con l'unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 51 del d.P.R. n. 917/1986, contestando la qualificazione risarcitoria attribuita alla somma percepita. Successivamente, la stessa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo che la Corte decidesse in conformità e con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione alla qualificazione fiscale della somma percepita dal contribuente.

  • art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione all'imponibilità, ai fini IRPEF, della somma corrisposta.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, estingue il processo anche senza accettazione dell'intimato, poiché si tratta di atto unilaterale recettizio.
  • L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini delle spese, mentre l'effetto estintivo del giudizio si produce indipendentemente da essa.
  • L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non sussistono automaticamente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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