Cassazione Penale, Ordinanza n. 04833/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. e la presenza di una motivazione adeguata nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Con due motivi ha dedotto vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione sia alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato, sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha tuttavia rilevato che entrambi i motivi erano del tutto generici, perché non indicavano gli elementi posti a base delle censure e non consentivano al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi. È stato inoltre osservato che la motivazione del provvedimento impugnato era adeguata e congrua, anche con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla rinuncia dell'imputato ai motivi di appello sulla responsabilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità e di indicazione puntuale degli elementi a fondamento della censura comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente evocare in modo generico vizio di motivazione, travisamento della prova o violazione di legge, ma occorre indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici oggetto di censura.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può risolversi in una critica apodittica alla decisione impugnata quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione congrua e puntuale sulle questioni devolute.
- La rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità può incidere sul perimetro delle censure ulteriormente proponibili in cassazione, rendendo ancor più necessaria la specificità delle doglianze residue.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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