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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08464/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, poi confermata in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. dalla Corte d’Appello. La società sosteneva di rientrare nei limiti di non fallibilità e, in particolare, censurava la valutazione dei giudici di merito circa l’inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci prodotti, che la Corte aveva ritenuto non idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti per escludere il fallimento. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, l.fall., 2215 e 2630 e ss. c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la tardiva approvazione dei bilanci non ne comportasse l’inattendibilità e che la Corte avesse ignorato la documentazione contabile prodotta; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del giusto processo, perché la Corte avrebbe posto a base della decisione le risultanze di un accertamento contabile attribuendogli erroneamente la natura di consulenza d’ufficio; 3) violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice di merito respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio con motivazione ritenuta apparente e per avere mal governato l’onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi: la Corte d’Appello non aveva affermato un’invalidità automatica dei bilanci per irregolare tenuta o tardiva approvazione, ma aveva desunto l’inattendibilità delle risultanze contabili da elementi concreti, tra cui la contestuale approvazione e il mancato deposito al Registro delle imprese, oltre alla non corrispondenza tra bilanci e ulteriori dati contabili e fiscali. Ha inoltre osservato che la censura sull’omesso esame di documenti non indicava quali fatti storici decisivi, emergenti dai documenti asseritamente trascurati, avrebbero imposto una decisione diversa. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale non aveva qualificato l’ausiliario come consulente tecnico d’ufficio, ma come ausiliario nominato ex art. 32 l.fall.; inoltre non vi era violazione del contraddittorio, potendo la parte produrre una consulenza di parte per contrastare gli accertamenti svolti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondata la parte relativa, poiché la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; parimenti, l’art. 112 c.p.c. non riguarda il mancato accoglimento di istanze istruttorie. La motivazione sul diniego della CTU è stata considerata esistente e sufficiente. È stata quindi confermata la soccombenza della società ricorrente, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    è il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzato dalla società per contestare la pronuncia del tribunale.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    i requisiti di non fallibilità devono essere provati dall’imprenditore; i bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    i bilanci degli ultimi tre esercizi da produrre nel procedimento devono risultare regolarmente approvati e depositati.

  • art. 2435 c.c.

    rileva per il deposito dei bilanci nel registro delle imprese quale presupposto della loro spendibilità probatoria.

  • art. 2215 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa regolarità delle scritture contabili.

  • art. 2630 c.c. e ss.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tardiva approvazione dei bilanci comporti solo sanzioni amministrative e non l’inattendibilità dei documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; non è utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre nullità processuale e violazione del contraddittorio; la Corte ha precisato che l’art. 112 c.p.c. riguarda omessa pronuncia su domande o eccezioni, non su istanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del dibattito in cui è stato introdotto e la sua decisività.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni, non il mancato accoglimento di una richiesta di CTU o di altro mezzo istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 32 l.fall.

    l’ausiliario che ha svolto l’accertamento contabile è un ausiliario del giudice delegato nominato ai sensi di questa norma.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in relazione al patrocinio a spese dello Stato della parte fallimentare.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in relazione al patrocinio a spese dello Stato della parte fallimentare.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, il debitore deve produrre bilanci degli ultimi tre esercizi che siano regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese; in mancanza di tali presupposti il giudice può motivatamente non attribuire ai bilanci efficacia dimostrativa piena e l’imprenditore resta onerato della prova contraria.
  • L’inattendibilità dei bilanci non deriva automaticamente dalla sola irregolarità formale o dalla tardiva approvazione, ma può essere desunta dal giudice da elementi concreti e convergenti che ne mettano in dubbio la veridicità sostanziale rispetto ad altre risultanze contabili, fiscali o istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di documenti o fatti decisivi è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico trascurato, il dato da cui esso emerge, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la mera elencazione di documenti prodotti è insufficiente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia distribuito l’onere della prova in modo errato, non quando si censuri la valutazione di attendibilità o sufficienza delle prove.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotta per il mancato accoglimento di una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio o di altro mezzo istruttorio, poiché la norma riguarda domande ed eccezioni di merito.
  • Quando una parte intenda contrastare le risultanze di un accertamento tecnico svolto nell’ambito della procedura, può e deve offrire prova tecnica di parte; il mancato ricorso a tale difesa non può essere imputato al giudice come violazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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