Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n.33/X del 17/06/16 con cui il Comune di Terracina ha ordinato la demolizione del manufatto ivi indicato.

Giustizia amministrativa201600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino di una piscina, con contestuale sanzione pecuniaria di 1.500 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che, ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 l.r. Lazio n. 15/2008, aveva ordinato la demolizione di una piscina di oltre 25 mq., realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e applicato contestualmente una sanzione pecuniaria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’opera, per le ridotte dimensioni, l’amovibilità e la natura pertinenziale, non richiedesse un titolo edilizio; il difetto di motivazione, per omessa valutazione della compatibilità dell’opera con il contesto urbanistico e della sua corretta qualificazione; il difetto di istruttoria, per mancata considerazione della documentazione allegata a una precedente comunicazione di inizio lavori; la sproporzione della demolizione; l’illegittimità della sanzione pecuniaria, ritenendo l’intervento assistito dal titolo derivante dalla comunicazione di inizio lavori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la realizzazione di una piscina, anche interrata, in area sottoposta a vincolo paesaggistico costituisca intervento di nuova costruzione, perché comporta creazione di volumetria e trasformazione stabile del suolo, con necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. L’opera non è stata qualificata come pertinenza urbanistica, considerata la sua autonomia funzionale, l’incidenza sul territorio e le dimensioni superiori a 25 mq. La comunicazione di inizio lavori è stata giudicata inidonea a legittimare l’intervento. La carenza del titolo edilizio giustifica la demolizione senza una specifica motivazione sulla proporzionalità della misura o sull’impatto dell’opera nel tessuto urbanistico, trattandosi di attività vincolata; inoltre, l’art. 19, comma 2, l.r. n. 15/2008 impone nella fattispecie l’applicazione contestuale della misura ripristinatoria e della sanzione pecuniaria. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dal Comune per qualificare l’intervento e adottare la misura demolitoria e sanzionatoria; il TAR ne conferma l’applicazione nella fattispecie.

  • art. 19, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008

    Impone, secondo il TAR, l’applicazione contestuale della misura ripristinatoria e della sanzione pecuniaria.

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell’opera; la piscina è stata ritenuta riconducibile alla nuova costruzione per la trasformazione stabile del suolo e la creazione di volumetria.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; il TAR ha ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica per la piscina.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento delle relative censure.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La realizzazione di una piscina, anche interrata, determina una trasformazione stabile del suolo e la creazione di volumetria, sicché costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire e, se realizzata in area vincolata, ad autorizzazione paesaggistica.
  • Una piscina non è qualificabile come pertinenza urbanistica quando presenta autonomia funzionale, rilevante incidenza sul territorio o dimensioni significative; la sua funzione ricreativa non basta a ricondurla alle pertinenze minori.
  • La comunicazione di inizio lavori non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di un’opera che, per caratteristiche e incidenza urbanistica, richiede il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
  • In presenza di un intervento edilizio abusivo realizzato in area vincolata e in assenza del titolo necessario, l’ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato del potere repressivo e non richiede una specifica motivazione sulla proporzionalità della misura, sull’affidamento del privato o sull’impatto dell’opera sul contesto urbanistico.
  • Quando la disciplina regionale applicabile impone la contestuale applicazione della misura ripristinatoria e della sanzione pecuniaria, l’amministrazione deve adottare entrambe le conseguenze sanzionatorie dell’abuso edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.