Sentenza n. 878/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - del Decreto ministeriale in data 3 febbraio 2026 prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 16 febbraio 2026, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato la istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l. n. 104/1992, presentata dall'odierna ricorrente in data 13 settembre 2025; quanto ai motivi aggiunti: - del decreto ministeriale in data 15 maggio 2026 prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno ha nuovamente rigettato la istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l. n. 104/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali della richiesta di trasferimento presso una sede più vicina al domicilio del padre con disabilità grave, adottati ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso una sezione della Polizia Stradale, ha chiesto il trasferimento presso una sottosezione più vicina al domicilio del padre, riconosciuto in situazione di gravità e completamente dipendente dall'assistenza altrui. Il Ministero dell'Interno ha dapprima respinto l'istanza e, dopo la sospensione cautelare del diniego e l'ordine di riesame, ha reiterato il rigetto. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e violazione dell'ordinanza cautelare. L'Amministrazione ha motivato i dinieghi richiamando le carenze di organico della sede richiesta, le esigenze operative di minore complessità di tale sede, le criticità connesse ai flussi di traffico nel periodo estivo e la presenza di altri familiari del disabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando entrambi i dinieghi ministeriali. Ha ritenuto che l'art. 33, comma 5, l. 104/1992, interpretato alla luce delle esigenze di tutela della salute psico-fisica e di socializzazione della persona con disabilità, consenta il diniego soltanto quando nella sede richiesta non vi sia una posizione in organico oppure quando l'Amministrazione dimostri concretamente che il trasferimento arrecherebbe alle esigenze organizzative un pregiudizio superiore a quello arrecato alle esigenze assistenziali e che tali esigenze non possano essere soddisfatte diversamente. Nel caso concreto risultava una carenza organica nella sede richiesta, sicché non era impossibile disporre il trasferimento. Le generiche indicazioni relative alla scopertura complessiva, alla minore complessità operativa della sede, ai flussi di traffico estivi e alla presenza di altri familiari non dimostravano l'insostituibilità della dipendente né costituivano elementi concreti e specifici riferiti comparativamente alle due sedi. La mera presenza di altri congiunti, inoltre, non è sufficiente a negare il beneficio, poiché l'eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza impone una valutazione concreta dell'effettiva necessità del trasferimento e della sua eventuale strumentalità. Il TAR ha precisato che, in caso di nuovo esercizio del potere, l'Amministrazione dovrà rispettare l'art. 10-bis, quarto periodo, l. 241/1990 e i limiti derivanti dall'annullamento giurisdizionale e dall'effetto conformativo. Spese compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”
L'inciso “ove possibile” limita il diritto al trasferimento solo nei casi di effettiva impossibilità: assenza di una posizione in organico nella sede richiesta oppure dimostrazione concreta che il trasferimento arrecherebbe un pregiudizio organizzativo prevalente e non altrimenti evitabile.
art. 10-bis, quarto periodo, l. 241/1990
Nel rinnovato esercizio del potere successivo all'annullamento, l'Amministrazione deve tenere conto delle osservazioni e dei vincoli conformativi derivanti dalla pronuncia giurisdizionale, secondo quanto richiamato dal giudice.
art. 7 d.P.R. 254/1999
È richiamato in relazione all'aggregazione temporanea della ricorrente presso la sede di servizio richiesta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base processuale del decreto monocratico cautelare che ha conservato la sede di servizio della ricorrente fino alla camera di consiglio.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito può essere negato soltanto quando nella sede richiesta non esista una posizione in organico oppure quando l'Amministrazione dimostri concretamente, mediante un bilanciamento comparativo, che il trasferimento arrecherebbe alle esigenze organizzative un pregiudizio superiore a quello arrecato alle esigenze di assistenza e che tali esigenze non possano essere soddisfatte altrimenti.
- Le esigenze organizzative ostative al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non possono essere affermate in modo generico mediante il richiamo a scoperture di organico, necessità di servizio o criticità operative; devono essere riferite concretamente alla sede di provenienza e a quella richiesta, tenendo conto del grado, della posizione e della specialità del dipendente e dimostrando, ove rilevante, la sua insostituibilità.
- La presenza di altri familiari della persona con disabilità non giustifica di per sé il diniego del trasferimento, poiché, venuti meno i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza, l'Amministrazione deve verificare in concreto l'effettiva necessità del beneficio e l'eventuale natura strumentale della richiesta.
- In sede di riesercizio del potere dopo l'annullamento di un diniego, l'Amministrazione deve rispettare i limiti conformativi derivanti dalla pronuncia giurisdizionale e osservare le garanzie procedimentali richiamate dall'art. 10-bis l. 241/1990.
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