Cassazione Penale, Sentenza n. 19851/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cestari era stato condannato per malversazione ai danni dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) per aver, nella qualità di presidente dell'associazione Italafrica Centrale, utilizzato (in parte bonificando su conti personali o di società a lui riconducibili) somme destinate al progetto EMYE per giovani imprenditori in Africa (euro 154.359). Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi principali: 1) errata determinazione del momento consumativo del reato (sosteneva che, dato il termine contrattuale di 24 mesi decorrente dall'erogazione della prima tranche del 10.12.2014, alla data della risoluzione della Commissione europea il termine non era ancora scaduto e quindi non poteva essersi perfezionata la malversazione); 2) assenza del dolo di destinazione diversa e prova che le somme fossero anticipi o rimborsi per spese sostenute; 3) errata qualificazione giuridica (al massimo tentativo); 4) vizi processuali sull'utilizzabilità delle relazioni OLAF e delle dichiarazioni ivi contenute (traduzioni, contraddittorio) e rifiuto della rinnovazione dibattimentale; 5) illogicità del diniego delle circostanze attenuanti generiche e contestazione di valutazioni sulla condotta e sulle iniziative assicurative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative all'utilizzabilità dei documenti OLAF nella loro veste di dati oggettivi (i giudici di merito si sono basati su elementi oggettivi e sugli accertamenti della Guardia di Finanza e dei movimenti bancari) e ha ritenuto infondati altri profili di doglianza sulla prova e sul processo. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica e, in particolare, al momento consumativo del reato: ha affermato che il reato di malversazione, essendo struttura omissiva ("non destina"), non si perfeziona prima della scadenza del termine contrattuale ove il termine sia rilevante e non vi siano circostanze che rendano impossibile l'adempimento. Nel caso di specie il contratto prevedeva un termine di 24 mesi decorrente dalla prima tranche e, alla data della risoluzione da parte della Commissione europea, mancavano ancora mesi alla scadenza; non essendo poi previsto l'obbligo di un conto dedicato, la Corte ha concluso che il delitto consumato non poteva essere ritenuto provato in quel momento. La sentenza di merito è perciò richiamata sul punto: la Cassazione ha escluso la consumazione del reato e ha rimesso al giudice di merito ogni ulteriore accertamento sull'eventuale sussistenza di un tentativo (art. 56 c.p.), sul dolo e sull'idoneità degli atti a realizzare la distrazione, nonché sulla determinazione della sanzione e delle circostanze di fatto rilevanti.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen. (Malversazione ai danni dello Stato/organismi pubblici)
Il reato è strutturalmente omissivo ("non destina"); il momento consumativo dipende dalle condizioni contrattuali: se esiste un termine essenziale il reato si consuma alla scadenza; in assenza di termine essenziale o se la destinazione è resa impossibile da vincoli (conto dedicato, obblighi soggettivi/oggettivi) la consumazione può essere anticipata.
art. 56 cod. pen. (Tentativo)
La Corte lascia aperta la possibilità che, pur non essendosi perfezionata la malversazione, la condotta possa integrare un tentativo: è necessario valutare dolo, univocità degli atti e idoneità materiale degli stessi.
art. 234 cod. proc. pen. (Documenti provenienti da altra sede)
I dati oggettivi contenuti in accertamenti di altra sede (es. relazioni OLAF) possono essere acquisiti come documenti e utilizzati come prova dei fatti oggettivi in essi rappresentati, mentre i contenuti valutativi devono essere valutati con cautela.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7 d.l. n. 105/2021
Norme che hanno permesso la trattazione del procedimento in forma cartolare (procedimento non in udienza pubblica ma su documenti) nelle fasi indicate.
Massime di principio
- Il momento consumativo della malversazione (art. 316-bis) non è automatico: se il contratto prevede un termine non essenziale e il beneficiario conserva reale possibilità di adempiere entro quel termine, la consumazione non si verifica prima della scadenza.
- Se nel contratto o nella normativa di riferimento è previsto un termine essenziale o obblighi formali (es. conto dedicato, condizioni soggettive/oggettive la cui violazione rende impossibile l'adempimento), la distrazione delle somme può costituire consumazione del reato anche prima della scadenza.
- I documenti amministrativi e le relazioni di organi esterni (es. OLAF) possono essere utilizzati in giudizio per quanto attiene ai fatti oggettivi ivi rappresentati (movimenti bancari, date, importi), mentre le valutazioni e le conclusioni proprie di quelle indagini non sono automaticamente sostitutive della prova testimoniale e devono essere trattate con attenzione ai diritti della difesa.
- Prima di ritenere consumato il reato occorre sempre accertare il dolo di non destinazione, l'univocità degli atti e l'idoneità materiale degli stessi a rendere impossibile l'adempimento; in mancanza, può sussistere al massimo il tentativo.
- La mancata istituzione di un conto dedicato non esclude automaticamente responsabilità penale, ma la sua presenza e il vincolo formale possono rappresentare elemento decisivo per pacificare il momento consumativo e l'irrevocabilità della distrazione.
- Le contestazioni sulla traduzione o sulla mancata compiuta garanzia del contraddittorio nelle indagini amministrative non impediscono di per sé l'utilizzo dei dati oggettivi di quelle indagini, salvo che tali vizi rendano inutilizzabile la prova nella sua essenza.
Testo integrale
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