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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 102/2024 del 17/1/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 18/1/2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18/1/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 18/1/2024, per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 102/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 102/2024 del 17 gennaio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 18 gennaio 2024. Ha chiesto l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, inclusa, se necessario, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR, con ordinanza collegiale n. 1334 del 19 novembre 2025, ha rilevato dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché notificato il 7 maggio 2024 ma depositato soltanto il 20 marzo 2025, a termine ormai spirato. È stato quindi assegnato alla ricorrente un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della procedibilità. L'avviso di deposito dell'ordinanza è stato notificato via PEC il 21 novembre 2025, ma la ricorrente non ha presentato memorie entro il termine assegnato né fino alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026; inoltre, nessuno è comparso per la ricorrente all'udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato adempimento dell'incombente istruttorio-processuale disposto con l'ordinanza collegiale n. 1334/2025, avente a oggetto la presentazione di memorie sulla procedibilità del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza via PEC, la ricorrente non avesse fornito alcun chiarimento nel termine assegnato né successivamente, sicché il giudizio non poteva proseguire. Non sono state esaminate nel merito le richieste di esecuzione del giudicato, nomina del commissario ad acta e penalità di mora. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente aveva invocato tale disposizione per chiedere la fissazione di una penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la sentenza non ha esaminato nel merito tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il mancato adempimento dell'incombente processuale disposto dal giudice entro il termine assegnato può determinare l'improcedibilità del ricorso, quando la parte non fornisca i chiarimenti richiesti sulla procedibilità della domanda.
  • Quando il giudice assegna alla parte un termine per il deposito di memorie su una specifica questione processuale e l'ordinanza viene regolarmente comunicata via PEC, l'inerzia della parte fino alla successiva camera di consiglio consente di definire il giudizio senza esaminare il merito della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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