Cassazione Civile, Ordinanza n. 05900/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da una condanna della Corte dei conti al pagamento di euro 300.000,00, pronunciata nei confronti di una persona fisica, sia in proprio sia quale legale rappresentante di una società, per indebito percepimento di finanziamenti pubblici del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ottenuti tramite domande di contributo per le annualità 2017 e 2018 contenenti dati ritenuti non veritieri. L'appello contro la decisione di primo grado è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti perché notificato oltre il termine breve, decorrente dalla notifica via PEC della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale per asserita invasione della sfera legislativa e diniego di giurisdizione, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe riconosciuto efficacia a una semplice ricezione via PEC senza gli elementi formali della notificazione e che ciò si porrebbe anche in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; (2) eccesso di potere giurisdizionale per arretramento/diniego di giurisdizione, assumendo che le norme del codice di giustizia contabile non imporrebbero la previa notificazione dell'atto di appello prima del deposito e che il deposito dell'impugnazione avrebbe dovuto impedire il passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come denuncia di eccesso di potere giurisdizionale, censurassero in realtà errores in procedendo o in iudicando relativi ai limiti interni della giurisdizione contabile, quindi non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Ha inoltre affermato che la Corte dei conti non aveva stravolto le norme processuali, ma le aveva interpretate in modo coerente con il codice di giustizia contabile, riconoscendo la tempestività della notifica della sentenza via PEC sulla base della ricevuta di avvenuta consegna. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenuto non necessario perché la questione risultava già risolta dalla giurisprudenza europea e nazionale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa per le ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, commi 7 e 8, Cost.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente il sindacato su errores in procedendo o in iudicando.
art. 42 d.lgs. n. 174/2016
Per le forme delle comunicazioni e notificazioni nel processo contabile si rinvia, in quanto compatibile, alle norme del codice di procedura civile.
art. 178 d.lgs. n. 174/2016
L'appello avverso la sentenza contabile deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 180 d.lgs. n. 174/2016
L'atto di appello deve essere depositato unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle notificazioni eseguite; il deposito rileva solo se riferito all'impugnazione notificata.
art. 190 d.lgs. n. 174/2016
L'appello si propone con citazione e con l'istanza di fissazione dell'udienza, secondo la disciplina del processo contabile.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è automatico e non va disposto quando la questione risulti già affrontata dalla Corte di giustizia o non sia necessaria per la decisione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata giustifica la condanna per abuso del processo e l'ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 52, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non impone di ampliare il sindacato della Cassazione sui limiti della giurisdizione delle giurisdizioni speciali oltre quanto previsto dall'ordinamento interno.
art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
L'ordinamento processuale italiano garantisce comunque l'accesso a un giudice indipendente e imparziale; non ne deriva un sindacato cassatorio sulle violazioni di legge del giudice speciale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti, ex art. 111, comma 8, Cost., è ammissibile solo per questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; restano esclusi gli errores in procedendo e in iudicando, anche se denunciati come eccesso di potere giurisdizionale.
- Integra eccesso di potere giurisdizionale solo il radicale sconfinamento del giudice speciale, ossia la pronuncia su materia riservata al legislatore o ad altra giurisdizione, oppure il rifiuto astratto di giurisdizione; non vi rientra la semplice errata interpretazione di norme processuali o sostanziali.
- Nel processo contabile, la tempestività dell'appello va verificata considerando il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; il deposito dell'impugnazione non notificata non impedisce il passaggio in giudicato se la legge richiede il deposito dell'atto notificato con la prova delle notificazioni eseguite.
- La notificazione a mezzo PEC si perfeziona, ai fini della decorrenza del termine breve, con la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, ove siano rispettate le formalità proprie della notificazione telematica.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è un adempimento automatico né meramente discrezionale a richiesta di parte: il giudice lo dispone solo se la soluzione della questione sia necessaria e non già coperta da giurisprudenza europea pertinente.
- Quando la decisione finale aderisce integralmente alla proposta di definizione accelerata del ricorso, può trovare applicazione la sanzione prevista per l'abuso del processo, purché non vi siano ragioni concrete che giustifichino la persistente insistenza della parte.
- La denuncia di violazione del diritto dell'Unione da parte del giudice speciale non trasforma di per sé il motivo di ricorso in questione di giurisdizione, se la censura attiene in sostanza alla correttezza dell'interpretazione delle norme applicate nel merito o nel processo.
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