Ordinanza n. 1342/2026 - Roma, Sezione 2T
per la sostituzione del commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza n. 15950 del 27 ottobre 2023, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9549 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza, del pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo nell'ambito dell'incidente di esecuzione, deducendo che il Commissario ad acta nominato con la sentenza della Sezione n. 15950 del 27 ottobre 2023 non aveva ancora proceduto al pagamento delle somme dovute dal Ministero della Giustizia, nonostante l'ordinanza di assegnazione pronunciata in suo favore dal Giudice dell'esecuzione di Roma. Ha quindi chiesto la revoca e la sostituzione del Commissario ad acta e la nomina di altro funzionario incaricato di provvedere al pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo al fine di accelerare la procedura di pagamento. Ha revocato la nomina del precedente Commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. In applicazione dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, nel testo richiamato come novellato dall'art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 20/2024, ha impegnato il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia a individuare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il funzionario destinato a svolgere le funzioni di nuovo Commissario ad acta, il quale dovrà dare esecuzione al dictum giudiziale entro i successivi sessanta giorni. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
La disposizione, nel testo richiamato dal TAR quale novellato, costituisce la base per impegnare il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia a individuare un nuovo funzionario quale Commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato.
art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 20
La disposizione è richiamata quale norma novellatrice del nuovo testo dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, applicato per la sostituzione del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nell'ambito di un incidente di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può revocare la nomina del Commissario ad acta quando il soggetto incaricato non abbia dato tempestiva esecuzione al dictum giudiziale, disponendone la sostituzione per rendere effettivo il giudicato.
- Quando la sostituzione del Commissario ad acta è necessaria per accelerare il pagamento dovuto in esecuzione di una pronuncia giudiziale, il giudice può assegnare all'amministrazione competente un termine per individuare il nuovo commissario e fissare un ulteriore termine entro il quale quest'ultimo deve portare a esecuzione il giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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