Sentenza n. 171/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'Ordinanza n. -OMISSIS-datata -OMISSIS- e notificata al ricorrente in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio Vigilanza Urbanistico-Edilizia del Comune di Moncalieri, a mezzo della quale si ordina al ricorrente, nella sua qualità di proprietario degli immobili distinti al N.C.E.U. al Foglio -OMISSIS-, ai sensi e per i fini di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., di demolire e rimuovere le opere edilizie asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo del fabbricato residenziale a due piani fuori terra sito in Comune di -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese – per quanto di ragione – il verbale di sopralluogo, redatto dal Personale dell'Ufficio di Vigilanza Urbanistico-Edilizia in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, e i verbali redatti dal Personale dell'ASL TO5 – S.C. Igiene e Sanità Pubblica intervenuti in data -OMISSIS- con note prot. -OMISSIS- e-OMISSIS- a seguito degli accertamenti condotti nel sopralluogo del -OMISSIS-, la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché la relazione istruttoria redatta dall'Ufficio di Vigilanza Urbanistico Edilizia il -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, depositata agli atti del fascicolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione di opere edilizie asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli aveva ordinato, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, di demolire una pluralità di opere realizzate su un fabbricato residenziale a due piani: un nuovo corpo di fabbrica, un locale tecnico, interventi sulla copertura, mutamento di destinazione d'uso, scale interne, balcone, diversa distribuzione degli spazi, modifiche alle aperture, pavimentazioni, marciapiedi e recinzioni, oltre alla demolizione di scale esterne. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 7 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il Comune avesse ricostruito lo stato legittimo dell'immobile sulla base delle sole planimetrie catastali di primo impianto del 1953, ignorando due precedenti assensi edilizi del 1952 e del 1954 relativi, rispettivamente, a un balcone e a un locale magazzino con terrazzo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 6, 10 e 24 d.P.R. 380/2001, dell'art. 19 l. 241/1990 e del d.m. 5 luglio 1975, sostenendo che gli interventi non avessero determinato un organismo edilizio diverso né aumenti di volumetria, configurando una ristrutturazione ricostruttiva non soggetta a permesso di costruire; ha inoltre richiamato la segnalazione certificata di agibilità e precedenti autorizzazioni sanitarie. Con il terzo motivo ha dedotto ulteriore difetto di istruttoria, illogicità, travisamento e sviamento, contestando la collocazione temporale dei lavori tra dicembre 2018 e agosto 2019 e l'applicazione della disciplina inibitoria prevista per le aree dissestate, nonché l'esclusione della disciplina più favorevole per le costruzioni esistenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e limiti indicati in motivazione e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto fondata la prima censura, poiché il Comune aveva ricostruito lo stato legittimo dell'immobile utilizzando le planimetrie catastali del 1953 e ignorando due titoli edilizi anteriori, del 1952 e del 1954, prodotti dal ricorrente e riferiti al medesimo compendio. L'omessa considerazione del titolo del 1954 era particolarmente rilevante perché esso autorizzava un locale magazzino con aumento dell'ingombro preesistente e incideva quindi sulla quantificazione dell'abuso volumetrico, indicato dall'ordinanza in 178 mc e qualificato come variazione essenziale superiore al 5 per cento delle preesistenze legittime. Il fatto che il titolo non fosse stato reperito negli archivi comunali o fosse stato prodotto dopo l'adozione dell'ordinanza non escludeva il difetto istruttorio. Il Comune non poteva inoltre integrare in giudizio l'istruttoria e la motivazione sostenendo per la prima volta che il titolo del 1954 non fosse idoneo a legittimare le opere. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti, ma il Collegio ha precisato che, nella riedizione del potere, le singole opere dovranno essere valutate anche considerando la loro eventuale autonomia materiale e funzionale, senza applicare automaticamente il principio di unitarietà dell'abuso a porzioni scindibili del fabbricato. Il Comune dovrà inoltre esaminare la segnalazione certificata di agibilità, i nulla osta sanitari del 1940 e gli aspetti relativi alla sicurezza. Quanto alla collocazione temporale degli interventi e alla disciplina delle aree dissestate, il Comune dovrà rivalutare la planimetria allegata all'atto di compravendita del dicembre 2018, le fotografie satellitari e la concreta riferibilità temporale delle opere, prima di applicare l'art. 9-bis l.r. 56/1977, la d.g.r. n. 8-4861/2017 e la disciplina sulle costruzioni esistenti di cui al paragrafo 8 del d.m. 17 gennaio 2018. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
previsione della demolizione e rimozione delle opere edilizie abusive
L'ordine demolitorio presuppone una corretta ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile e dei presupposti fattuali e giuridici dell'abuso.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità del titolo edilizio per gli interventi contestati; la sentenza non definisce nel merito la qualificazione definitiva delle opere, assorbendo il motivo.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza comunale, unitamente alla normativa regionale, per qualificare l'abuso volumetrico come variazione essenziale; la qualificazione è risultata viziata dall'omessa considerazione dei titoli edilizi anteriori.
art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 19/1999
Richiamato quale parametro per la qualificazione della variazione essenziale superiore al 5 per cento delle preesistenze legittime; la sua applicazione richiede una corretta determinazione della consistenza legittima preesistente.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora compiutamente esercitati e impone, nella riedizione, una nuova valutazione amministrativa delle opere e dei profili di agibilità e sicurezza.
art. 24 d.P.R. 380/2001
La segnalazione certificata di agibilità prodotta dal ricorrente e i precedenti nulla osta sanitari devono essere adeguatamente valutati dal Comune nella rinnovata istruttoria.
art. 9-bis l.r. 56/1977
La sua disciplina inibitoria per le aree dissestate non può essere applicata sulla base di una collocazione temporale solo parzialmente dimostrata degli interventi.
paragrafo 8 del d.m. 17 gennaio 2018
La disciplina relativa alle costruzioni esistenti deve essere valutata sulla base della concreta e corretta individuazione degli interventi e della loro data di esecuzione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento non può essere sostenuto mediante una motivazione nuova introdotta per la prima volta nel processo.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento; il giudizio è stato definito sulla base del difetto istruttorio.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione deve fondarsi su una ricostruzione completa e attendibile dello stato legittimo dell'immobile; l'amministrazione non può limitarsi a considerare le planimetrie catastali di primo impianto ignorando titoli edilizi anteriori riferiti al medesimo compendio.
- Quando titoli edilizi anteriori incidono sulla consistenza volumetrica o sull'ingombro legittimo preesistente, la loro omessa valutazione vizia l'istruttoria e la conseguente qualificazione dell'intervento come variazione essenziale o abuso volumetrico.
- La motivazione e l'istruttoria del provvedimento impugnato non possono essere integrate in giudizio mediante argomentazioni amministrative nuove, non contenute nell'atto originario.
- Nel rinnovato esercizio del potere repressivo, opere diverse e materialmente o funzionalmente scindibili devono essere valutate autonomamente; il principio di unitarietà dell'abuso non può essere applicato automaticamente a porzioni autonome del fabbricato.
- La collocazione temporale degli interventi edilizi deve essere adeguatamente accertata quando da essa dipenda l'applicazione di una disciplina urbanistica o strutturale più restrittiva; non è sufficiente un accertamento parziale o meramente presuntivo.
- Quando il giudice annulla l'atto per difetto istruttorio e l'amministrazione conserva poteri non ancora esercitati, il giudice non può sostituirsi ad essa nella qualificazione definitiva delle opere, che deve essere effettuata nella riedizione del potere nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
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