Cassazione Civile, Ordinanza n. 08960/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l'amministrazione doganale aveva irrogato a una società di spedizioni, qualificata come rappresentante indiretto dell'importatore, una sanzione per il tardivo pagamento di diritti doganali utilizzati mediante conto periodico differito. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata sul presupposto che il ravvedimento operoso fosse applicabile anche alle violazioni anteriori alla disciplina che ne ha esteso l'operatività ai diritti doganali, ritenendo irrilevante che l'ufficio avesse svolto attività di accertamento prima del pagamento, poiché la contribuente aveva spontaneamente comunicato la situazione debitoria e poi versato quanto dovuto senza sollecitazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il ravvedimento si perfeziona solo con il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta, e non con mere dichiarazioni di intenti o con il solo avvio del procedimento da parte del contribuente; ha inoltre dedotto omessa pronuncia, assumendo che la sentenza avesse deciso su un provvedimento diverso da quello impugnato.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del ricorso, ma ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che, nella disciplina del ravvedimento operoso applicabile ratione temporis, la notificazione dell'atto di contestazione comportava effetto preclusivo all'accesso all'istituto. Ha inoltre precisato che la modifica introdotta dal d.l. n. 193 del 2016, che ha esteso la possibilità di ravvedimento anche ai tributi doganali, non era applicabile al caso concreto, perché l'atto di contestazione era stato notificato il 22 settembre 2015, quindi prima dell'entrata in vigore della novella. È stata ritenuta irrilevante l'erronea indicazione contenuta nei precedenti verbali di constatazione, poi annullati in autotutela, e non è stato accolto il richiamo al favor rei. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
comma 1; comma 2; comma 1-ter
Il ravvedimento operoso richiede il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta; nella disciplina originaria era precluso dopo la constatazione della violazione o l'avvio di attività istruttorie formalmente conosciute. La successiva estensione del comma 1-ter ha ampliato l'istituto, ma non oltre la notificazione degli atti di liquidazione o accertamento nel regime richiamato dalla Corte.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte decide la controversia soprattutto in base alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
art. 5 d.l. n. 193 del 2016
La novella che ha esteso il ravvedimento operoso anche ai tributi doganali e alle accise non si applica al caso, perché sopravvenuta rispetto alla notificazione dell'atto di contestazione.
L. n. 225 del 2016
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come fonte della modifica normativa non applicabile alla fattispecie.
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Il principio del favor rei non opera quando lo ius superveniens non è applicabile per effetto preclusivo già verificatosi con la notificazione dell'atto di contestazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 369, comma 2, c.p.c.
Richiamato per disattendere l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti va valutato rispetto ai singoli motivi e alla loro comprensibilità.
d.P.R. n. 43 del 1973
Richiamato quale base del conto periodico differito utilizzato per il pagamento dei diritti doganali.
Reg. CE n. 2913 del 1992 (Codice Doganale Comunitario)
Richiamato come disciplina vigente ratione temporis per i diritti doganali oggetto della contestazione.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso, nel regime applicabile ratione temporis, è precluso dalla notificazione dell'atto di contestazione o di accertamento, quando la legge colleghi a tale notificazione un effetto ostativo espresso.
- La successiva estensione normativa di un istituto deflattivo non può essere invocata quando, al momento dell'entrata in vigore della novella, si sia già verificato l'evento processuale o amministrativo che ne impedisce l'utilizzo.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti va verificato in relazione al singolo motivo e alla possibilità di comprendere le doglianze senza accesso al fascicolo di merito.
- La deduzione di violazione di legge consente al giudice di legittimità di verificare l'esatta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa, senza sconfinare nella rivalutazione del merito.
- Il principio del favor rei non opera in modo automatico se la disciplina sopravvenuta è inapplicabile alla fattispecie per la presenza di un preclusivo dato temporale o procedimentale già perfezionato.
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