Sentenza del 09/01/2018 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposta di Registro - Sentenza di esecuzione del contratto preliminare - Subordinata al pagamento del corrispettivo - Soggezzione all'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui erano richiesti euro 21.387,90 per imposta di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che il trasferimento dell'immobile disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c. fosse sospensivamente condizionato al pagamento del residuo prezzo da parte del promissario acquirente. Poiché il prezzo non sarebbe stato pagato e il promissario acquirente avrebbe successivamente rinunciato agli effetti civili della sentenza, secondo la contribuente non si sarebbe verificato l'effetto traslativo e sarebbe mancato il presupposto dell'imposizione. Ha inoltre sostenuto di non dover rispondere dell'imposta, non essendo stata parte del giudizio civile, e che l'obbligo dovesse gravare esclusivamente sul promissario acquirente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce l'immobile subordinatamente al pagamento del corrispettivo è soggetta a imposta di registro proporzionale, poiché la condizione dipende dalla mera volontà dell'acquirente e non è considerata una vera condizione sospensiva ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DPR 131/1986. Il successivo mancato pagamento del prezzo o la rinuncia agli effetti della sentenza sono irrilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta. L'erede resta solidalmente obbligata verso l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/1986, ferma la possibilità di agire eventualmente in sede civile contro il promissario acquirente per pretese restitutorie o risarcitorie. La richiesta di chiamare in causa il promissario acquirente è stata inoltre dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 27, comma 3, DPR 131/1986
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente.
La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente è stata qualificata come condizione meramente potestativa, perché il suo verificarsi dipende dall'iniziativa unilaterale dell'acquirente. Pertanto la sentenza è assoggettata all'imposta di registro proporzionale e non a quella fissa.
Art. 57, DPR 131/1986
Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta.
L'Amministrazione finanziaria può richiedere l'imposta a ciascun soggetto solidalmente obbligato, anche quando il contribuente sostiene che il pagamento debba gravare principalmente sull'altra parte del rapporto.
Art. 2932 c.c.
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
La sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo di compravendita costituisce titolo rilevante ai fini dell'imposta di registro. La previsione del pagamento del prezzo come condizione del trasferimento non impedisce, secondo la decisione, l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. dispone il trasferimento di un immobile subordinandolo al pagamento del prezzo, la condizione può essere considerata meramente potestativa se dipende dalla scelta dell'acquirente; in tal caso l'imposta di registro è normalmente proporzionale.
- Il successivo mancato pagamento del prezzo, la rinuncia agli effetti della sentenza o altre vicende posteriori alla pronuncia non eliminano automaticamente l'obbligo tributario già sorto con la registrazione della sentenza.
- Nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria opera la solidarietà passiva prevista dall'art. 57 del DPR 131/1986: il soggetto destinatario dell'avviso può essere tenuto a pagare anche se ritiene che l'onere economico debba ricadere sull'altra parte.
- Le contestazioni relative all'inadempimento dell'acquirente devono essere fatte valere, di regola, con autonome azioni civili di restituzione o risarcimento e non sono normalmente opponibili all'Amministrazione per negare l'imposta.
- Le richieste di chiamata in causa di un altro soggetto devono essere formulate tempestivamente; la loro proposizione per la prima volta in appello può comportare l'inammissibilità.
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