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Ordinanza

Ordinanza n. 5306/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS- emesso in data 16.01.2026, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del bando di concorso pubblicato sul portale del reclutamento in data 6 giugno 2025 per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi; - della graduatoria finale di merito, in itinere; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente; NONCHE’ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della Sig.ra -OMISSIS- alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 6.06.2025;

Giustizia amministrativa202602769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici, con impugnazione del bando e della graduatoria finale in itinere

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'ha dichiarata non idonea, nonché il bando del concorso per l'ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi e la graduatoria finale in itinere. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e ammessa alla graduatoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la non idoneità è collegata agli accertamenti psicofisici e alla documentazione fotografica di un tatuaggio. La ricorrente ha prodotto in giudizio la fotografia del tatuaggio in copia in bianco e nero. Inoltre, non risultava agli atti per quale aliquota concorsuale avesse partecipato alla selezione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla sussistenza dell'idoneità psicofisica. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini dell'ulteriore esame della controversia, una copia a colori della fotografia del tatuaggio eseguita in sede concorsuale, poiché quella prodotta era in bianco e nero, nonché una copia della domanda di concorso, per verificare l'aliquota per la quale la ricorrente aveva partecipato. Ha ordinato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, di depositare tali documenti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la camera di consiglio all'8 aprile 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali rilevanti in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo è posto a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il richiamo contribuisce a giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta in giudizio non consente una valutazione adeguata di un elemento rilevante della controversia, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una copia più completa o tecnicamente idonea del documento, rinviando la decisione all'esito dell'incombente istruttorio.
  • In una controversia relativa all'idoneità psicofisica per l'accesso a un concorso militare, l'acquisizione della documentazione fotografica dell'elemento fisico oggetto di valutazione e della domanda di concorso può essere necessaria per verificare sia il presupposto concreto della non idoneità sia l'aliquota concorsuale di partecipazione.
  • Quando un provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati personali sensibili in caso di diffusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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