Ordinanza n. 5306/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS- emesso in data 16.01.2026, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del bando di concorso pubblicato sul portale del reclutamento in data 6 giugno 2025 per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi; - della graduatoria finale di merito, in itinere; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente; NONCHE’ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della Sig.ra -OMISSIS- alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 6.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici, con impugnazione del bando e della graduatoria finale in itinere
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'ha dichiarata non idonea, nonché il bando del concorso per l'ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi e la graduatoria finale in itinere. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e ammessa alla graduatoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la non idoneità è collegata agli accertamenti psicofisici e alla documentazione fotografica di un tatuaggio. La ricorrente ha prodotto in giudizio la fotografia del tatuaggio in copia in bianco e nero. Inoltre, non risultava agli atti per quale aliquota concorsuale avesse partecipato alla selezione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla sussistenza dell'idoneità psicofisica. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini dell'ulteriore esame della controversia, una copia a colori della fotografia del tatuaggio eseguita in sede concorsuale, poiché quella prodotta era in bianco e nero, nonché una copia della domanda di concorso, per verificare l'aliquota per la quale la ricorrente aveva partecipato. Ha ordinato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, di depositare tali documenti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la camera di consiglio all'8 aprile 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali rilevanti in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo è posto a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Il richiamo contribuisce a giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate.
Massime di principio
- Quando la documentazione prodotta in giudizio non consente una valutazione adeguata di un elemento rilevante della controversia, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una copia più completa o tecnicamente idonea del documento, rinviando la decisione all'esito dell'incombente istruttorio.
- In una controversia relativa all'idoneità psicofisica per l'accesso a un concorso militare, l'acquisizione della documentazione fotografica dell'elemento fisico oggetto di valutazione e della domanda di concorso può essere necessaria per verificare sia il presupposto concreto della non idoneità sia l'aliquota concorsuale di partecipazione.
- Quando un provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati personali sensibili in caso di diffusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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