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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31403/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla posizione assicurativa di una lavoratrice che, dopo aver lavorato come dipendente e poi svolto saltuaria attività agricola, aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nella gestione IVS dei dipendenti con decorrenza dal 5 dicembre 1992. L’istituto, in sede di domanda di pensione di vecchiaia, ha poi ritenuto incompatibile la contribuzione volontaria versata nel 1992 con l’iscrizione nella gestione agricola nello stesso anno, ha spostato la decorrenza dell’autorizzazione al 1 gennaio 1993, ha convertito i contributi in giornate agricole chiedendo un’integrazione economica e ha negato la pensione con il requisito più favorevole dei 15 anni, applicando invece quello di 20 anni. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 1432/1971, sostenendo che, in presenza di iscrizioni a più gestioni obbligatorie, il lavoratore dovesse chiedere la prosecuzione volontaria nell’ultima gestione e che la mera iscrizione agricola nel 1992 bastasse a rendere incompatibile la contribuzione volontaria nella gestione dipendenti, anche se l’attività agricola era stata svolta solo per otto giornate e non dava diritto alla copertura annuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure dell’INPS e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che i divieti dell’art. 5 d.P.R. n. 1432/1971 sono tassativi e non possono essere estesi oltre i casi espressamente previsti. Nel caso concreto non vi era sovrapposizione tra contribuzione volontaria nella gestione dei dipendenti e contribuzione obbligatoria nella gestione agricola, perché l’attività agricola svolta nell’anno era insufficiente a far sorgere una copertura assicurativa per l’intero anno e non integrava una situazione di contemporanea assicurazione incompatibile con la prosecuzione volontaria. Inoltre, l’INPS non poteva trasformare d’ufficio la domanda di prosecuzione volontaria nella diversa integrazione agricola prevista dall’art. 4, che è facoltativa e subordinata ad apposita domanda. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la complessità della questione e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

    La prosecuzione volontaria è ammessa per conservare i diritti pensionistici dopo la cessazione del rapporto; presuppone una contribuzione minima effettiva nella gestione in cui si chiede l’autorizzazione.

  • art. 4 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

    primo comma; secondo comma

    Per il lavoro agricolo è prevista una facoltà di integrazione volontaria fino al minimo annuale; si tratta di un meccanismo distinto dalla prosecuzione volontaria ed è soggetto a specifica domanda entro termine perentorio.

  • art. 5 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

    primo comma; secondo comma

    Il divieto di prosecuzione volontaria opera solo nei periodi in cui l’assicurato sia iscritto a forme previdenziali incompatibili nei termini espressamente previsti; i divieti sono eccezionali e di stretta interpretazione.

  • art. 8 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

    Disciplina i parametri retributivi per il calcolo della contribuzione volontaria nella contribuzione mista, ma non impone l’integrazione agricola né esclude la prosecuzione volontaria.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione e la decisione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato per dare conto del precedente della Corte costituzionale che aveva censurato un’estensione indebita del divieto di prosecuzione volontaria oltre i casi delegati.

Massime di principio

  • I divieti alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale sono di natura eccezionale e devono essere interpretati in modo tassativo, senza applicazioni analogiche o estensive.
  • La incompatibilità tra contribuzione volontaria e altra iscrizione previdenziale sussiste solo quando vi sia reale sovrapposizione temporale e copertura assicurativa effettiva per il medesimo periodo; una mera attività lavorativa insufficiente a determinare copertura annuale non basta a far operare il divieto.
  • L’istituto previdenziale non può convertire d’ufficio una domanda di prosecuzione volontaria in domanda di integrazione contributiva agricola, perché i due meccanismi hanno presupposti, finalità e modalità di attivazione distinti.
  • La facoltà di integrazione contributiva prevista per il lavoro agricolo rimane una scelta dell’assicurato e non può essere trasformata in un obbligo per negare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nella gestione richiesta.
  • Quando la prosecuzione volontaria è stata autorizzata per un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria incompatibile, il diritto al trattamento pensionistico va valutato secondo la disciplina applicabile alla data di maturazione del requisito, senza introdurre limitazioni non previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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