Circolare numero 114 del 31-08-2011
L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti alla CONFEURO verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CONFEURO per la riscossione, tramite mod. F24, dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Sono indicati le modalità operative della riscossione, i flussi informativi tra CONFEURO e INPS, la gestione dei rapporti finanziari e del rimborso spese, nonché la durata dell’accordo e le modalità per il rinnovo.
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione dei contributi associativi tramite F24
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione dei contributi associativi tramite F24
La circolare informa della stipula, avvenuta il 28 aprile 2011, della convenzione tra INPS e CONFEURO per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. L’accordo, approvato con determinazione n. 123 dell’11 aprile 2011, disciplina sia le modalità operative della riscossione sia i rapporti finanziari tra le parti.
Ambito di applicazione e base normativa
La convenzione riguarda i contributi associativi dovuti dagli iscritti a CONFEURO che rientrano nelle categorie degli artigiani e dei commercianti. Il riferimento normativo richiamato è la legge 4 giugno 1973, n. 311, che costituisce il fondamento della riscossione tramite l’INPS.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi, utilizzando il modello F24. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto deve indicare l’importo del contributo associativo e la denominazione dell’associazione.
Trasmissione dei dati e convalida delle deleghe
CONFEURO deve trasmettere alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe;
- i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione;
- i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali contenuti alle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Aspetti economici e rapporti finanziari
Il rimborso spese dovuto da CONFEURO per il servizio reso dall’INPS è determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica relative all’esercizio 2009. Inoltre, sono posti a carico di CONFEURO eventuali costi addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS in applicazione dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, connessi alla riscossione dei contributi associativi mediante F24.
La gestione e definizione dei rapporti finanziari con CONFEURO sono affidate alla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. Per ottenerne il rinnovo, CONFEURO deve presentare richiesta all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati identificativi della Confederazione
La circolare precisa infine che CONFEURO ha sede legale in Via Nomentana n. 91, 00161 Roma.
Punti principali
Oggetto e base normativa della convenzione
INPS e CONFEURO hanno stipulato il 28 aprile 2011 una convenzione, approvata con determinazione n. 123 dell’11 aprile 2011, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione e indicazione in avviso
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’ammontare del contributo associativo e la denominazione dell’associazione.
Rimborso spese e oneri a carico di CONFEURO
Il rimborso spese che CONFEURO deve versare all’INPS per il servizio è determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009. Restano inoltre a carico di CONFEURO eventuali costi addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per la riscossione dei contributi associativi tramite F24.
Flussi telematici e convalida delle deleghe
CONFEURO deve trasmettere alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota associativa. La stessa Direzione centrale rende disponibili i dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Gestione dei rapporti finanziari e durata
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con CONFEURO sono curati dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012.
Rinnovo della convenzione e dati identificativi
Per il rinnovo, CONFEURO deve inviare all’Istituto una richiesta tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. È inoltre indicata la sede legale di CONFEURO in Via Nomentana n. 91, 00161 Roma.
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