Cassazione Penale, Sentenza n. 21112/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Viesti impugnava la conferma della condanna per falsa testimonianza relativa alla deposizione del 15 ottobre 2013 (negazione di aver acquistato stupefacente e di sapere dove fosse venduto). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. (sotto la scorta di minacce e della nuova responsabilità familiare); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla presunta scissione delle condotte operata dal primo giudice e alla possibile diversa qualificazione del fatto (favoreggiamento) con conseguente applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; 3) eccezione di prescrizione del reato intervenuta il 11 dicembre 2021. Inoltre il ricorrente denunciava profili relativi a limiti procedurali e rispetto degli artt. 125 c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti esclusivamente con riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla luce della novella del d.lgs. n.150/2022, ma ha dichiarato che la questione è comunque superata dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il reato, commesso il 15/10/2013, è ormai prescritto tenuto conto delle sospensioni annotate; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. La Corte ha anche precisato che non sussistono dagli atti elementi tali da consentire un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., perché le censure concernono la motivazione e non fatti pacifici e incontestabili.
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
Invocata dalla difesa come esimente per la falsa testimonianza in presenza di minacce; la Corte ha rilevato che tale eccezione non è risultata sufficientemente provata e che la censura è stata in gran parte inammissibile
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo per censurare la 'scissione' delle condotte operata in giudizio, ossia la separazione di diversi addebiti originariamente connessi; la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi tali da imporre un annullamento per questa ragione
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dei profili di garanzia nel processo; la Corte ha esaminato i rilievi ma non ha ritenuto che costituissero motivo idoneo all'annullamento autonomo della sentenza, dato l'esito per prescrizione
art. 6 CEDU
Richiamato con riferimento al diritto a un processo equo; non ha comportato, alla luce degli accertamenti compiuti, un diverso esito del giudizio di legittimità
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la novella del d.lgs. n.150/2022 (che amplia i limiti per l'applicazione dell'istituto) sia di natura sostanziale e si applichi ai procedimenti pendenti; quindi la doglianza sulla sua applicabilità non era infondata
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio dirimente: la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis), e l'annullamento è stato disposto senza rinvio per estinzione del reato; inoltre il giudice può assolvere per mancata prova solo se la non sussistenza del fatto emerge in modo assolutamente incontestabile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti di impugnazione in cassazione; la Corte ha considerato le censure nei limiti consentiti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020)
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento (modalità di discussione), rilevante per la fase di deposito delle conclusioni
Massime di principio
- Quando una modifica normativa di natura sostanziale riduce i limiti edittali o estende benefici, essa si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore in assenza di disposizioni transitorie.
- Se è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, la declaratoria di estinzione prevale sull'applicazione di misure che escludono la punibilità o riconoscono particolare tenuità (art. 131-bis), perché l'estinzione è più favorevole per l'imputato.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando la prescrizione è accertata; ciò rende superfluo disporre ulteriori accertamenti di merito.
- Per ottenere un'assoluzione nel merito in presenza di una causa di estinzione, è necessario che dagli atti emergano in modo chiaro, incontestabile e palese circostanze idonee a escludere il fatto o la responsabilità (standard molto elevato).
- Le doglianze sugli aspetti valutativi della motivazione (vizi nella prova o nella valutazione delle dichiarazioni) difficilmente autorizzano la Cassazione a pronunciarsi sul merito se richiedono accertamenti o rivalutazioni dei fatti.
- La difesa che invoca esimenti soggettive (es. minacce o stato psicologico) deve risultare da elementi probatori concreti e ritualmente valutati nei gradi di merito; l'assenza di prova rende la censura inammissibile o infondata.
- Nel contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. favoreggiamento vs falsa testimonianza) è necessario dimostrare in che modo la diversa ricostruzione normativa sia coerente con il nucleo fattuale emerso; la rinnovata qualificazione può essere rilevante in presenza di modifiche normative che incidono sulla pena.
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