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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15535/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista titolare di ditta individuale, che aveva eseguito lavori di edificazione di un opificio industriale su commissione di una società e sosteneva di essere rimasto creditore di oltre 650.000 euro per tali lavori, aveva agito per ottenere, in via principale, la dichiarazione di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare con cui la società committente aveva trasferito ad altra società la proprietà dell’opificio; in subordine aveva chiesto l’inefficacia ex art. 2901 c.c., e ulteriormente, in via surrogatoria, la risoluzione per inadempimento dell’acquirente per mancato pagamento del prezzo, ovvero la rescissione per lesione ultradimidium. Dopo il fallimento della società acquirente, il giudizio era stato interrotto e riassunto nei confronti del curatore, il quale aveva eccepito l’improcedibilità delle domande ex artt. 24 e 52 l. fall. Il Tribunale aveva accolto la domanda di simulazione; la Corte d’appello, invece, aveva dichiarato improcedibili tutte le domande del creditore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci di una società in nome collettivo cancellata dal registro imprese; (2-3) violazione della disciplina fallimentare e delle norme sulla responsabilità patrimoniale e sugli effetti della trascrizione, sostenendo che le domande non fossero domande di accertamento del passivo e che fossero opponibili alla massa perché era stato trascritto un sequestro conservativo prima del fallimento; (4) nullità della sentenza per aver la Corte d’appello rilevato d’ufficio l’improcedibilità senza contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza di merito chiarendo che le domande non erano, in sé, domande di ammissione al passivo né istanze da trasferire alla verifica del credito; tuttavia non erano opponibili al fallimento perché mancava la trascrizione, prima della dichiarazione di fallimento, delle domande di simulazione/inefficacia/risoluzione/annullamento, mentre la trascrizione del solo sequestro conservativo non era sufficiente a renderle opponibili alla massa, essendo il sequestro atto prodromico all’esecuzione individuale e non sostitutivo della trascrizione della domanda. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili anche per difetto di interesse, poiché il credito del ricorrente era stato ammesso al passivo e non risultava un titolo di prelazione che gli consentisse un vantaggio specifico; il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l’eccezione del fallimento era stata già tempestivamente sollevata in primo grado; il primo motivo è stato respinto perché, non essendo ammissibile l’impugnazione nei confronti del solo fallimento, non poteva disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti non impugnate.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La domanda revocatoria era stata invocata come azione surrogatoria/alternativa, ma non era comunque opponibile alla massa in assenza della trascrizione richiesta per rendere efficace l’atto nei confronti del fallimento sopravvenuto.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato come base della domanda surrogatoria di risoluzione/rescissione proposta dal creditore.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato a sostegno dell’idea che il creditore potesse aggredire il patrimonio del debitore, ma non idoneo a superare le regole di opponibilità nel concorso.

  • art. 2905, comma 2, c.c.

    Il sequestro conservativo trascritto prima del fallimento è atto prodromico all’esecuzione individuale e non basta, da solo, a rendere opponibili alla massa le domande dirette a incidere sul trasferimento dell’immobile.

  • art. 671 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sequestro conservativo invocato dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nelle censure sulla pretesa improcedibilità delle domande e sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 24 l. fall.

    Richiamato per eccepire l’improcedibilità delle domande nel giudizio ordinario a seguito del fallimento.

  • art. 45 l. fall.

    Le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci verso i creditori; perciò la mancata trascrizione anteriore delle domande impediva l’opponibilità alla massa.

  • art. 51 l. fall.

    Richiamato nel quadro delle norme che vietano o limitano l’azione esecutiva individuale dopo l’apertura del fallimento.

  • art. 52 l. fall.

    Richiamato per sostenere l’improcedibilità delle domande; la Corte ha confermato il rigetto del ricorso, ma ha precisato che le domande non erano da trattare come ammissione al passivo.

  • art. 103 l. fall.

    Esclusa l’applicazione, perché le domande non erano dirette alla rivendica o restituzione del bene in senso proprio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura di mancato contraddittorio preventivo è stata respinta perché l’eccezione era già stata proposta dalla controparte sin dal primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza di nullità della sentenza, ma non vi è stata violazione rilevata dalla Corte.

  • art. 331 c.p.c.

    L’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili presuppone che l’impugnazione sia ammissibile; se il ricorso non è ammissibile, non può disporsi l’ordine di integrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di fallimento sopravvenuto dell’acquirente di un immobile, il creditore dell’alienante che voglia rendere opponibile alla massa una domanda diretta a incidere sulla validità o efficacia della compravendita deve aver trascritto la relativa domanda prima della dichiarazione di fallimento; la sola trascrizione di un sequestro conservativo non è sufficiente.
  • Le domande di simulazione, inefficacia, risoluzione o annullamento di una compravendita non si confondono con una domanda di ammissione al passivo, ma per essere utilmente opposte al fallimento necessitano delle formalità di pubblicità previste dalla legge fallimentare.
  • Il sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. è un atto preparatorio dell’esecuzione individuale e non consente di superare il divieto di azioni esecutive individuali né di sostituire la trascrizione della domanda giudiziale richiesta per l’opponibilità ai creditori concorsuali.
  • L’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili non può essere ordinata quando l’impugnazione è già inammissibile; l’ordine ex art. 331 c.p.c. presuppone un gravame astrattamente idoneo alla decisione nel merito.
  • La deduzione di nullità per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio è infondata se la questione era già stata tempestivamente introdotta dalla controparte nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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