Cassazione Penale, Sentenza n. 51401/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il trattenimento di una missiva (telegramma) anonima disposto dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi della disciplina sulla corrispondenza dei detenuti (regime 41-bis). Il Procuratore Generale censurava la decisione per errata applicazione degli artt. 18 e 41-bis ord. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che la natura anonima della missiva, unita alle particolari modalità di spedizione, imporrebbe l'automatico trattenimento in relazione alle esigenze di sicurezza del circuito 41-bis e che l'assenza di mittente impedisce di contestualizzare e valutare il pericolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la consegna della missiva al detenuto. La Corte ha ritenuto che l'anonimato del mittente costituisca un indice di sospetto ma non un motivo di trattenimento automatico; il giudice è tenuto a valutare concretamente la pericolosità della corrispondenza alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione. Nel caso concreto il telegramma, pur privo di mittente, conteneva espressioni di vicinanza umana e non risultava pericoloso, pertanto il trattenimento non era giustificato. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva impropriamente riportato integralmente il testo censurato nella motivazione, venendo così a conoscenza del contenuto, ma ciò non ha comunque compromesso la congruità della motivazione che ha escluso la pericolosità.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Prevede la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura per i detenuti sottoposti al regime speciale; non stabilisce di per sé il trattenimento automatico della corrispondenza anonima, sicché sulle eventuali limitazioni si applicano i criteri generali dell'art. 18-ter.
art. 18-ter ord. pen. (introdotto/modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95)
Consente il controllo e, in presenza di esigenze attinenti alle indagini, prevenzione dei reati o sicurezza/ordine dell'istituto, il trattenimento della corrispondenza; richiede che il trattenimento sia motivato con elementi concreti che dimostrino un pericolo effettivo.
art. 38, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esecuzione ord. pen.)
Regolamenta le operazioni di controllo della corrispondenza; viene applicato insieme all'art. 18-ter per la disciplina del visto e del trattenimento.
art. 18 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
Prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non debba essere consegnata al detenuto/internato sottoposto al circuito 41-bis ma debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria; tuttavia la Corte precisa che tale disposizione non legittima un trattenimento automatico senza la valutazione giudiziale concreta della pericolosità.
art. 15 Cost.
Principio costituzionale che impone che le limitazioni dei diritti (qui, della libertà di corrispondenza) siano motivate e sottoposte a verifica sostanziale e concreta, escludendo provvedimenti preventivi, generali e astratti senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- L'anonimato del mittente è un indice di sospetto che legittima il controllo e la possibile trasmissione al giudice, ma non costituisce di per sé motivo automatico e definitivo di trattenimento della corrispondenza.
- Il giudice deve valutare la pericolosità della corrispondenza in concreto, tenendo conto del contenuto del messaggio, del contesto comunicativo, del profilo criminale del destinatario e delle modalità di trasmissione.
- Le disposizioni amministrative (es. circolari DAP) non possono giustificare misure che eliminino preventivamente diritti costituzionalmente garantiti senza la necessaria valutazione motivata dell'autorità giudiziaria.
- Il trattenimento della corrispondenza è ammissibile solo se la motivazione indica elementi concreti da cui derivi un pericolo effettivo per le esigenze investigative, la prevenzione dei reati o l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
- Occorre evitare la divulgazione del contenuto censurato nella motivazione del provvedimento; riportare integralmente la corrispondenza censurata nella decisione può essere improprio e vanificare la funzione del controllo, benché non sempre determini l'annullamento del provvedimento se la motivazione sostanziale è comunque adeguata.
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