Cassazione Civile, Ordinanza n. 10505/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento; il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo non provata la notifica della cartella, ma il tribunale, in appello, ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: uno relativo all'asserito giudicato formatosi sulla mancata notifica del verbale, uno sulla ritualità della notifica eseguita con il rito degli irreperibili, e uno sull'errata ammissione di documenti che l'agente della riscossione avrebbe prodotto solo in appello. La Corte, però, ha ritenuto assorbente una questione processuale preliminare: la notificazione del ricorso per cassazione era tardiva, poiché, trattandosi di opposizione esecutiva, non opera la sospensione feriale dei termini; la sentenza d'appello, pubblicata il 18 agosto 2021 e non notificata, rendeva scaduto il termine lungo il 18 febbraio 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 28 febbraio 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. La Corte ha precisato che, in materia di opposizioni esecutive, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica, dovendosi avere riguardo alla qualificazione dell'azione data dal giudice a quo in base al principio dell'apparenza. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controparti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione determina il regime processuale applicabile, incluso il computo dei termini per impugnare.
art. 327, comma 1, c.p.c.
In mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione va proposto nel termine lungo; nel caso concreto tale termine era già spirato al momento della notifica del ricorso.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Concorre, insieme alla L. n. 742/1969, a escludere la sospensione feriale per il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il regime dei termini per impugnare si determina secondo la qualificazione dell'azione data dal giudice a quo, in applicazione del principio dell'apparenza, e non in base a una diversa ricostruzione del rito astrattamente applicabile.
- Le opposizioni esecutive restano escluse dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che il termine lungo per ricorrere per cassazione decorre senza interruzioni estive.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo applicabile, esso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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