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Sentenza

Sentenza n. 2392/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 725/2024, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di € 1.000,00 oltre interessi a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Agrigento n. 725/2024, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 1.000,00 oltre interessi per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l’esistenza di un giudicato del giudice ordinario, il rispetto degli adempimenti preliminari e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; l’azione è stata ritenuta esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la disciplina processuale applicata dal TAR per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone il termine dilatorio di 120 giorni prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha verificato che tale termine fosse stato rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del beneficio della Carta del Docente, cui si riferiva la condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi alla legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Prima di proporre il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando ciò sia giustificato dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e dall’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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