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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nella White List

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha dedotto la violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, insufficienza della motivazione, difetto di attualità e concretezza del pericolo, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e non aggravamento del procedimento. In particolare, ha sostenuto che l’interdittiva fosse fondata su elementi neutri, remoti o riferibili a terzi, non adeguatamente individualizzati; che lo stato di liquidazione e inattività escludesse un effettivo rischio di condizionamento; che mancassero indici di eterodirezione, intestazione fittizia, cointeressenze finanziarie, procure occulte, contabilità parallele o commistioni gestionali; che i rapporti commerciali, la provenienza di personale e mezzi e la circolazione di beni fossero fisiologici nei settori interessati; e che l’Amministrazione avesse indebitamente trasferito sulla ricorrente vicende riguardanti altre imprese e soggetti. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio e il mancato integrale deposito del fascicolo istruttorio, nonché l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. La Prefettura ha difeso la legittimità dell’atto, valorizzando il quadro complessivo e convergente di continuità imprenditoriale con imprese già interdette, costituito da collegamenti soggettivi e societari, provenienza di personale e mezzi, rapporti commerciali e traiettorie di acquisizione aziendale riconducibili a un medesimo circuito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha qualificato l’interdittiva antimafia come misura di prevenzione amministrativa, anticipatoria e cautelare, fondata su un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una condanna penale o della prova di una condotta penalmente rilevante attuale. Il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare l’adeguatezza dell’istruttoria, la congruità della motivazione e la non manifesta irragionevolezza del percorso valutativo, considerando unitariamente e non atomisticamente gli indizi. Nel caso concreto, la Prefettura aveva individuato uno specifico collegamento soggettivo e imprenditoriale tra la società e un più ampio circuito di imprese già interdette, valorizzando convergenze relative a persone, mezzi, dipendenti, rapporti commerciali e assetti societari. Lo stato di liquidazione non è stato ritenuto idoneo, di per sé, a neutralizzare il rischio, potendo la società conservare rapporti, cespiti, autorizzazioni o utilità economiche inserite nel circuito imprenditoriale considerato. Non era necessario dimostrare un’intestazione fittizia o una co-gestione occulta con gli strumenti della prova penale o civilistica, essendo sufficienti elementi di continuità, agevolazione o contiguità qualificata valutati nel loro insieme. L’incensuratezza del soggetto di riferimento, la regolarità formale dei negozi, la tracciabilità dei pagamenti, la fisiologica mobilità del personale e l’assenza di singoli indici tipici non escludevano la valenza indiziaria complessiva dei collegamenti. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva; le vicende successive potevano rilevare solo se dimostrative dell’originaria insussistenza del quadro indiziario. Sono state respinte anche le censure procedimentali, poiché la società aveva ricevuto la comunicazione degli elementi ostativi, avuto accesso agli atti nei limiti compatibili, presentato osservazioni, partecipato all’audizione e potuto difendersi; non era necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo. Infine, l’art. 94-bis non impone un passaggio obbligato in ogni procedimento: le misure di prevenzione collaborativa sono applicabili a rischi occasionali e governabili, non a un rischio strutturale e non emendabile, quale quello ravvisato nella continuità imprenditoriale ricostruita dalla Prefettura.

Norme richiamate

  • artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Consentono l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sulla base di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo una valutazione prognostica e preventiva, senza necessità di un accertamento penale definitivo.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede misure di prevenzione collaborativa applicabili quando il rischio di agevolazione mafiosa sia occasionale e governabile mediante prescrizioni, controlli e obblighi informativi; non costituisce un passaggio necessario quando il rischio sia strutturale o non emendabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva è una misura di prevenzione amministrativa, anticipatoria e cautelare, che può essere adottata quando elementi gravi, precisi e concordanti rendano più probabile che non la permeabilità dell’impresa alla criminalità organizzata; non sono necessarie una condanna penale, la prova di un reato o l’attualità di una condotta penalmente rilevante.
  • Il giudizio di permeabilità mafiosa deve essere valutato unitariamente: la legittimità dell’interdittiva può fondarsi sulla convergenza di collegamenti soggettivi, societari, finanziari, commerciali, organizzativi, relativi a personale e mezzi, anche se nessuno di essi, isolatamente considerato, dimostra l’infiltrazione.
  • Lo stato di liquidazione o di inattività dell’impresa non neutralizza automaticamente il rischio infiltrativo, quando permangano una storia imprenditoriale, rapporti, cespiti, posizioni autorizzative o utilità economiche suscettibili di inserirsi in una più ampia continuità o riorganizzazione imprenditoriale.
  • L’interdittiva non richiede la prova di un’intestazione fittizia o di una co-gestione occulta secondo gli standard probatori penali o civilistici; possono essere sufficienti indici di continuità, agevolazione o contiguità qualificata, anche riferiti a soggetti formalmente incensurati o a negozi formalmente leciti.
  • Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non sono obbligatorie in ogni caso: sono appropriate per rischi occasionali e governabili, mentre possono essere legittimamente escluse quando il quadro indiziario evidenzi una permeabilità strutturale o una continuità imprenditoriale non neutralizzabile mediante prescrizioni e controlli.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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